COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. OPPOSIZIONE U.S. COSTA
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 10/3/2010 –
Sanzione sportiva della perdita della gara Costa-CMP River Team Bottrighe per 0-3 e obbligo di
disputare due gare interne a porte chiuse; Ammenda di € 1.000,00 a carico della Società; Inibizione
sino al 15/3/2010 Dirigente Mazzuccato Cristiano; Inibizione sino al 14/5/2010 Dirigente Rizzatello
Giampietro; Inibizione sino al 14/6/2010 Dirigente Mazzuccato Eugenio – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Costa ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicate nel Comunicato n. 55 del 10/3/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :
- sanzione sportiva della perdita della gara Costa – CMP River Team Bottrighe per 0-3 (applicazione art. 17,comma 1
CGS) e obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse : “ritenuta responsabile della conclusione anticipata della
gara in quanto era gravemente minacciata la incolumità personale dell’arbitro per il comportamento dei tifosi e tesserati
della Società Costa;
- ammenda di € 1.000.00 a carico della Società : “per insulti discriminatori e comportamento violento da parte dei propri
sostenitori verso l’arbitro (art. 14 e 11 CGS)”;
- inibizione sino al 15/3/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Cristiano: “per proteste nei confronti di decisioni arbitrali”;
- inibizione sino al 14/05/2010 a carico del Dirigente Rizzatello Giampietro : “per comportamento minaccioso tenuto nei
confronti del direttore di gara , nello specifico si avvicinava e proferiva nei suoi confronti numerose minacce”;
- inibizione sino al 14/06/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Eugenio : “per ripetuti insulti all’arbitro e alla notifica del
provvedimento, lo stesso dirigente lo faceva oggetto di ulteriori insulti e minacce impedendo la ripresa del gioco per un
paio di minuti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione a carico del Dirigente Mazzuccato
Cristiano, trattandosi di provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art. 45,comma 3, lettera
b) del C.G.S. (inferiore a un mese);
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Costa riguardante gli altri provvedimenti impugnati;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel suo rapporto, fornendo ulteriori precisazioni;
acquisita dalla Stazione dei Carabinieri di Fratta Polesine l’annotazione relativa all’intervento effettuato in occasione della
gara oggi presa in esame;
valutato che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio gli episodi oggetto del
presente ricorso
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S. Costa;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Costa – CMP River Team Bottrighe per 0-3 (applicazione art.
17,comma 1 CGS);
- di confermare la sanzione relativa all’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 1.000.00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 14/05/2010 a carico del Dirigente Rizzatello Giampietro;
- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 14/06/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Eugenio.
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.