COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010   Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.5. OPPOSIZIONE U.S. COSTA

Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 10/3/2010 –

Sanzione sportiva della perdita della gara Costa-CMP River Team Bottrighe per 0-3 e obbligo di

disputare due gare interne a porte chiuse; Ammenda di € 1.000,00 a carico della Società; Inibizione

sino al 15/3/2010 Dirigente Mazzuccato Cristiano; Inibizione sino al 14/5/2010 Dirigente Rizzatello

Giampietro; Inibizione sino al 14/6/2010 Dirigente Mazzuccato Eugenio – Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S. Costa ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale

pubblicate nel Comunicato n. 55 del 10/3/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :

- sanzione sportiva della perdita della gara Costa – CMP River Team Bottrighe per 0-3 (applicazione art. 17,comma 1

CGS) e obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse : “ritenuta responsabile della conclusione anticipata della

gara in quanto era gravemente minacciata la incolumità personale dell’arbitro per il comportamento dei tifosi e tesserati

della Società Costa;

- ammenda di € 1.000.00 a carico della Società : “per insulti discriminatori e comportamento violento da parte dei propri

sostenitori verso l’arbitro (art. 14 e 11 CGS)”;

- inibizione sino al 15/3/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Cristiano: “per proteste nei confronti di decisioni arbitrali”;

- inibizione sino al 14/05/2010 a carico del Dirigente Rizzatello Giampietro : “per comportamento minaccioso tenuto nei

confronti del direttore di gara , nello specifico si avvicinava e proferiva nei suoi confronti numerose minacce”;

- inibizione sino al 14/06/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Eugenio : “per ripetuti insulti all’arbitro e alla notifica del

provvedimento, lo stesso dirigente lo faceva oggetto di ulteriori insulti e minacce impedendo la ripresa del gioco per un

paio di minuti”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione a carico del Dirigente Mazzuccato

Cristiano, trattandosi di provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art. 45,comma 3, lettera

b) del C.G.S. (inferiore a un mese);

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Costa riguardante gli altri provvedimenti impugnati;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel suo rapporto, fornendo ulteriori precisazioni;

acquisita dalla Stazione dei Carabinieri di Fratta Polesine l’annotazione relativa all’intervento effettuato in occasione della

gara oggi presa in esame;

valutato che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio gli episodi oggetto del

presente ricorso

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S. Costa;

- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Costa – CMP River Team Bottrighe per 0-3 (applicazione art.

17,comma 1 CGS);

- di confermare la sanzione relativa all’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse;

- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 1.000.00 a carico della Società;

- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 14/05/2010 a carico del Dirigente Rizzatello Giampietro;

- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 14/06/2010 a carico del Dirigente Mazzuccato Eugenio.

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it