COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.7. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO POZZO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Longo Denis – Campionato di 2^ Categoria
L’ASD Calcio Pozzo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
nel Comunicato n. 56 del 17/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Longo Denis la sanzione della
squalifica per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha
insultato l’arbitro.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Calcio Pozzo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto di gara, precisando altresì
che la frase ingiuriosa pronunciata nei suoi confronti proveniva dal giocatore Longo Denis;
valutata la decisione assunta del Giudice Sportivo di primo grado che appare adeguata algli addebiti ascritti al calciatore
Longo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Calcio Pozzo;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Longo Denis;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.