COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 88 del calciatore Sig.PAPELLO Giovambattista (società U.S. BIVONGI-PAZZANO)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 108 del 18.02.2010 (Squalifica fino al 17 febbraio 2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

alla riunione del 1° marzo 2010 veniva sentita la società reclamante, che insisteva nei motivi di reclamo e ne chiedeva

l'accoglimento;

Nel corso della stessa riunione la Commissione, preso atto che il calciatore della U.S. Bivongi Pazzano, Papello Giovambattista,

aveva presentato autonomo ricorso avverso la squalifica fino al 17/2/2015 inflittagli dal Giudice Sportivo, preliminarmente disponeva

la riunione del reclamo n.88 proposto da Papello Giovambattista, con il presente procedimento n.86 promosso dalla società US

Bivongi Pazzano, attesi gli evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, disponendo la convocazione per la seduta del 22

marzo 2010 del calciatore Papello Giovambattista e del direttore di gara.

Alla riunione del 22 marzo 2010 veniva sentito Papello Giovambattista, che insisteva per l'accoglimento del ricorso, nonché l'arbitro,

che forniva i richiesti chiarimenti sui fatti.

Tanto premesso;

OSSERVA

1.- Dal supplemento di rapporto dell'arbitro risulta che al 39° del s.t., a seguito di una decisione arbitrale, alcuni calciatori del Bivongi

Pazzano, dopo aver circondato l'arbitro proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose, come riferisce il direttore di gara: “... mi

spingevano e strattonavano con spallate e spintoni colpendomi in modo tale da farmi cadere a terra. Una volta a terra nella mischia

ho ricevuto un calcio sullo sterno e mentre cercavo di divincolarmi per rialzarmi, ricevevo un fortissimo calcio nella zona lombare

destra della schiena che mi faceva perdere il fiato, in seguito a ciò cadevo nuovamente in terra con la faccia nel fango”.

Ed ancora, scrive il direttore di gara: “Nel groviglio sono riuscito ad identificare i seguenti calciatori della società Bivongi, il numero 7

(Taverniti Francesco), il numero 2 (Papello Giovambattista), il numero 9 (Riggio Ugo), il numero 5 (Valenti Alfredo)), il numero 18

(Russo Mattia), dopo essere caduto però non sono riuscito a vedere chi mi ha sferrato il calcio nella schiena poiché a terra girato di

spalle. In questo frangente un numero imprecisato di calciatori, tra cui il capitano, continuavano ad inveire e ingiuriarmi non

consentendomi di rialzarmi.

Uno di questi, che non sono riuscito ad identificare, mi dava un pestone con la scarpa tacchettata sul petto”.

2.- Senonché,

-a) la Società reclamante nel suo ricorso, nel contestare sia la misura che la natura delle pene inflitte, deduceva la contraddittorietà

del rapporto arbitrale, e, evidenziando che il direttore di gara non aveva riconosciuto l'autore degli atti di violenza, segnalava

l'illegittimità della decisione del primo giudice, quanto alla mancata graduazione delle pene;

-b) il calciatore Papello Giovambattista, nel suo ricorso sosteneva di non aver partecipato ai fatti, ai quali si dichiarava

completamente estraneo, asserendo di essersi immediatamente allontanato dalla mischia dalla quale era scaturita l'aggressione al

direttore di gara.

3.- Nel corso della seduta venivano ascoltati:

- il calciatore Papello, il quale ritrattando l'intero contenuto del proprio ricorso, si dichiarava l'autore involontario del colpo subito

dall'arbitro alla schiena. Dichiarava, in particolare, che accorso nel punto in cui i sui compagni stavano protestando, scivolava, a

causa di una pozza d'acqua formatosi sul campo di gioco, e colpiva accidentalmente con un ginocchio alla schiena l'arbitro, il quale

si trovava a terra per ragioni che il dichiarante non era in grado di spiegare;

- l'allenatore della U.S. Bivongi, Gallo Domenico, il quale (ammettendo di non aver visto la dinamica dei fatti perché distante) riferiva

che il calciatore Papello gli aveva confidato di essere stato il responsabile dell'unico colpo subito dall'arbitro, occasionato da un

fatto del tutto casuale, dal momento che lo stesso calciatore, nel raggiungere il punto del campo in cui si stata sviluppando la

protesta, scivolava sulla linea di calce delimitante l'aera di rigore e colpiva involontariamente l'arbitro alla schiena con un ginocchio;

- l'arbitro della gara, il quale nel confermare integralmente il proprio rapporto, escludeva che il calciatore Papello potesse essere

l'autore del calcio ricevuto alla schiena, perché il calciatore in questione si trovava davanti a lui e non dietro e quindi non avrebbe

mai potuto colpirlo da tergo.

3.- Le conclusioni dell'istruttoria compiuta, conducono a ritenere che il calciatore che ha colpito l'arbitro non sia identificare con

Papello Giovambattista, ma che si tratti di persona non individuata.

E ciò, non solo in considerazione della pur privilegiata fonte di prova costituita dal rapporto arbitrale (art. 35, comma 1.lettera 1,

C.G.S.), ma anche del comportamento complessivo tenuto dalle parti per tutto il corso del procedimento.

Ed invero:

- il calciatore Papello ha prima escluso ogni partecipazione ai fatti salvo poi dichiararsi autore dell'atto di violenza, fornendo, a

sostegno dell'involontarietà, una ricostruzione dell'accaduto del tutto inverosimile, date anche le conseguenze lesive subite dal

direttore di gara, come refertate dal pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria.

- la Società ha omesso nel suo ricorso di riferire chi sia stato l'autore dell'atto violento, richiedendo solo l'audizione dai calciatori

squalificati (richiesta rigettata perché superflua), del Sindaco e dei Carabinieri (richiesta rigettata perché inammissibile) e

dell'allenatore Gallo Domenico (richiesta accolta ex art. 34, comma 4, C.G.S.), la cui deposizione si rivelava del tutto inutile perché

indiretta, trattandosi di fatti non caduti sotto la sua percezione, ma asseritamene riferitegli dal calciatore Papello.

4.- Nella descritta situazione, deve essere confermata la dinamica dei fatti come accertata dal primo giudice.

Tuttavia, le sanzioni inflitte devono essere congruamente ricondotte ad equità e graduate in ragione delle diverse responsabilità dei

soggetti coinvolti e degli addebiti loro contestati.

Appare, pertanto, conforme a giustizia ridurre l'entità della punizione nei confronti dei calciatori Taverniti Francesco, Papello

Giovambattista, Riggio Ugo, Valenti Alfredo, Russo Mattia, i quali si sono resi responsabili di atti di violenza contro l'arbitro senza

conseguenze ma con modalità particolarmente gravi, determinandone la squalifica fino al 17 giugno 2011.

Mentre, per i colpi inferti all'arbitro quando lo stesso era in terra con conseguenze lesive non gravi, deve essere sanzionato il

capitano della squadra U.S. Bivongi Pazzano, Simonetti Claudio, il quale, ai sensi dell'art.3 comma 2 del C.G.S., risponde per gli

atti di violenza commessi in danno del direttore di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.

Anche a sanzione irrogata dal giudice sportivo al suddetto calciatore SimonettI Claudio deve essere congruamente ridotta e

determinata nella squalifica fino al 17 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le altre sanzioni, va considerata positivamente la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Bivongi

Pazzano prestata in soccorso dell'arbitro, che nel rapporto ha menzionato espressamente i sigg.ri Fuda Sandro Antonio, Giusto

Fortunato, l'allenatore Gallo Domenico e il portiere Spadola Attilio, “che sono subito intervenuti in mio soccorso aiutandomi e

calmando gli animi”.

E, per tale motivo, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni nei confronti della società;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

-a) riduce alla società BIVONGI PAZZANO la penalizzazione ad UNO punto in classifica;

-b) riduce l'ammenda inflitta alla società BIVONGI PAZZANO a € 500,00 (cinquecento/00), con obbligo di tenere indenne l'arbitro

dei danni, se documentati e richiesti;

-c) riduce le squalifiche ai calciatori TAVERNITI Francesco, PAPELLO Giovambattista, RIGGIO Ugo, VALENTI Alfredo, RUSSO

Mattia, fino al 17 GIUGNO 2011.

-d) riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMONETTI Claudio, capitano della società Bivongi Pazzano, fino al 17 FEBBRAIO 2013;

dispone, infine, accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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