COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 24 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 87 della Società A.S.D. ARDORESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al

Comunicato Ufficiale n° 37 del 17.02.2010 (omologazione del risultato della gara Ardorese – A.C. Samo del 13.02.2010-

campionato seconda categoria, ammenda di € 150,00, inibizione al dirigente BOVA Gianfranco fino al 17.04.2010, squalifica

dell'assistente arbitrale di parte MUSITANO Bruno fino al 17.08.2010, squalifica dei calciatori AVARELLO Giovanni e

SOLLAZZO Bruno fino al 14.03.2010)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro, a chiarimenti;

RILEVA

risulta dal supplemento di referto che al 45° del p.t., in occasione dell'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Lascala

Gimmi della USD Ardorese, l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori della stessa società e dai componenti della panchina, tra i

quali riconosceva Bova Gianfranco, dirigente accompagnatore, il quale proferiva al suo indirizzo offese e minacce, l'assistente

arbitrale Musitano Bruno, il quale minacciandolo lo afferrava per il collo, e i calciatori Sollazzaro Bruno e Avarello Giovanni, che lo

spingevano e strattonavano.

Quindi, dopo essere riuscito a divincolarsi, raggiungeva gli spogliatoi dove ancora il dirigente Bova Gianfranco, accompagnato da

uno sconosciuto, lo invitava a riprendere la gara senza tenere conto dell'espulsione, mentre lo sconosciuto lo minacciava.

Usciti i due intrusi dallo spogliatoio, l'arbitro (che segnala la mancanza della forza pubblica) chiamava i Carabinieri, che però non

sopraggiungevano per tempo.

A questo punto, prendeva atto che non c'erano le condizioni ambientali per riprendere la gara, anche perché erano entrate sul

terreno di gioco persone estranee, e comunicava alle società la decisione di sospendere definitivamente la gara.

A parere della Commissione la decisione del direttore di gara di sospendere la partita era ampiamente giustificata da fatti obiettivi

ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento.

Sentito alla seduta del 22/3/2010 dalla Commissione giudicante, il direttore di gara ha confermato il contenuto del suo referto.

Trattasi, nel caso in specie, di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore

tecnico.

Come risulta dagli atti ufficiali di gara, i tesserati della U.S.D. Ardorese, con la loro condotta antisportiva hanno fatto venir meno,

oggettivamente, le minime condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell'incontro.

Peraltro, la società, come specifica l'arbitro, invece di assicurare le misure d'ordine necessarie - ricordiamo che non erano presenti

le forze dell'ordine, né è stata presentata all'arbitro formale richiesta della forza pubblica - consentiva l'ingresso sul terreno di gioco

di persone estranee, come poteva constatare il direttore di gara quando usciva dallo spogliatoio per verificare la possibilità di

riprendere la gara.

Senza considerare l'ingresso abusivo nello spogliatoio dell'arbitro, oltre che dei dirigenti, anche di estranei non autorizzati né

identificati, che minacciavano il direttore di gara.

Deve ritenersi, perciò, infondata la richiesta di ripetizione della gara e della riduzione delle squalifiche inflitte a dirigenti e giocatori,

che devono ritenersi congrue rispetto ai gravi episodi registrati nel corso della gara;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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