F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010 (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GINO CORRADO (già Direttore Sportivo della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010
(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GINO CORRADO (già Direttore Sportivo della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente senza incarico), ANIELLO VITIELLO (già calciatore della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 2858/330pf09-10/GT/dl del 23.11.2009).
Con provvedimento del 23 novembre 2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, il Sig. Gino Corrado, già D.S. della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente senza incarico, il Sig. Aniello Vitiello, già calciatore della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente tesserato per la società S.S. Manfredonia Calcio Srl, nonché la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Aniello Vitiello ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Aniello Vitiello ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS, (“pena base due giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per una giornata”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata al Sig. Aniello Vitiello; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Quanto agli altri soggetti deferiti, in particolare, emerge dagli atti che, nel mese di agosto 2007, dunque, all'inizio della stagione sportiva 2007/08, la società Pol. Nuovo Campobasso Calcio e il calciatore, Sig. Aniello Vitiello, all'epoca dei fatti tesserato con quest'ultima, hanno convenuto il c.d. svincolo per accordo espressamente disciplinato dall'art. 108 NOIF. Al riguardo, é stato acclarato che il modulo utilizzato ai fini del perfezionamento dell'operazione, asseritamente sottoscritto nell'agosto 2007, riporta, invece, la data del
marzo 2008 e che, nello stesso giorno, il predetto modulo é stato spedito, a cura del calciatore, al Comitato Regionale F.I.G.C. del Molise. Risulta, altresì, che il legale rappresentante della società sportiva molisana, Sig. Capone, venuto a conoscenza del perfezionamento dello svincolo in questione, si rivolgeva, in nome e per conto del sodalizio dal medesimo presieduto, alla Commissione Tesseramenti F.I.G.C., invocando la nullità dell'accordo intervenuto tra le parti. Quanto sopra, atteso che, ad avviso del Sig. Capone, la firma apposta sul modulo federale era assolutamente apocrifa, non avendo mai egli impegnato, nella sua qualità, la società Pol. Nuovo Campobasso Calcio nei riguardi del calciatore, Sig. Vitiello. La Commissione Tesseramenti FIGC, in accoglimento del reclamo interposto, dichiarava lo svincolo per accordo in questione nullo e privo di effetti. Tale determinazione, peraltro, veniva confermata, successivamente, anche all'esito del giudizio radicato, in sede di gravame (dinanzi alla Corte di Giustizia Federale), da parte del Sig. Vitiello, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti FIGC. Nel contempo, la medesima Corte di Giustizia Federale trasmetteva gli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento di eventuali profili di illegittimità individuabili nel comportamento ascritto al tesserato, Sig. Vitiello e alla società sportiva di appartenenza. Avuto, dunque, riguardo, all'odierno atto di deferimento, originato dalla predetta segnalazione, il solo Sig. Corrado, all'epoca dei fatti D.S. della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, ha fatto pervenire, nei termini assegnati, la propria memoria difensiva, corredata da una perizia grafologica (Relazione di consulenza tecnica. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Liberati, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione, a loro carico delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione nei riguardi del Sig. Gino Corrado; ammenda di € 800,00 a carico della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Corrado e, per esso, alla società sportiva Pol. Nuovo Campobasso Calcio, risultano ampiamente e pacificamente comprovate sulla base delle risultanze investigative, peraltro, corroborate, in maniera decisiva, dalle dichiarazioni rese sia da parte del calciatore, Sig. Vitiello, che da parte di tale Sig. Ferraro. Quest'ultimo, nello specifico, ha dichiarato di essere stato presente all'incontro tra il calciatore e il D.S., Sig. Corrado e, in particolare, che questi appose la firma apocrifa, consegnando al tesserato il modulo (già preventivamente compilato in tutte le altre parti) al tesserato. Al riguardo, il Sig. Corrado ha assunto, nelle proprie argomentazioni difensive, l'assoluta inconsistenza del quadro accusatorio ricostruito nei suoi confronti, sia in quanto del tutto privo di oggettivo riscontro all'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, sia in ragione del fatto che, nello specifico, egli non avrebbe apposto alcuna sottoscrizione a nome del Sig. Capone, come dimostrerebbe, a suo dire, la perizia grafologica depositata. Invero, in seno alla relazione del Collaboratore Federale é dato leggere che “... omissis...; il Sig. Corrado, nella qualità di D.S., nulla oppone, ma, stante l'assenza del Presidente, firma egli stesso il modulo ...omissis...”. Ciò é tanto più verosimile, da un lato, alla luce della testimonianza resa dal Sig. Ferraro, rispetto alla quale non sono emerse incongruenze tali da farla ritenere non veritiera, dall'altro alla luce di una ulteriore circostanza cui il Sig. Vitiello ha fatto esplicito riferimento in sede di reclamo interposto presso la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti F.I.G.C.. Invero, sulla base della ricostruzione operata dal calciatore nel proprio reclamo, si evince che il modulo di cui trattasi venne debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dall'allora D.S., Sig. Corrado, alla presenza del papà del Sig. Vitiello, del Sig. Ferraro stesso e dell'Avv. Tateo che curava gli interessi dell'atleta. Tali riscontri probatori, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Sig. Corrado, non possono stridere affatto “con tutti gli altri riscontri oggettivi concernenti la vicenda in esame”, in quanto proprio essi stessi sono stati posti a fondamento dell'odierno
procedimento disciplinare a carico dell'ex DS. del club molisano. Né, ad avviso di questa Commissione Disciplinare Nazionale, la richiamata perizia grafologica di parte può favorire, idoneamente, una diversa ricostruzione dei fatti e, unque, determinare l'elisione dei profili di responsabilità individuati a carico del Sig. Corrado. Al riguardo si osserva che, in relazione al particolare elemento probatorio in argomento, la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità, ex plurimis Cass. - sez. lavoro- n. 9631 del 20/5/2004), ormai da tempo, si orienta nel ritenere che “anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile -e di alcuni, come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride, esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l'attuale tecnologia può affermare o negare, con certezza 'appartenenza ad una specifica persona-, ed è tale anche la forma della scrittura, tuttavia, la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla pur pregevole umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente onderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza”. In definitiva, la perizia depositata da una parte non é dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ha, pertanto, valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo il cui apprezzamento é affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Invero, il comportamento tenuto dal Sig. Corrado e, per esso, dalla società sportiva molisana, denota e conferma, se mai ancora ve ne fosse la necessità, il perdurare di un mal costume, diffuso e radicato in ambito calcistico, consistente nel preordinare e precostituire certune situazioni, afferenti al rapporto tra tesserato e società sportiva, in via strumentale, e nemmeno sempre con l'apparenza di regolarità formale (come nel caso che ci occupa); il tutto, antecedentemente all'effettivo sorgere dei presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base le parti avrebbero titolo ai fini della legittima e regolare formalizzazione della fattispecie concreta.Ciò posto, dunque, la violazione del generale principio di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., non può che emergere in tutta la sua evidenza, oltre che gravità. Nel caso specifico, quanto al Sig. Corrado, per avere egli stesso commesso il falso materiale contestato, quanto, invece, alla Pol. Nuovo Campobasso, in relazione ai profili di responsabilità oggettiva discendente dal comportamento tenuto dal primo. P.Q.M. in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Gino Corrado la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), a carico della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine alle violazioni ascritte ai due ex tesserati, la sanzione dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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