F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010 (210) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELL’ATTUALE CAMPIONATO 2009/2010 E AMMEN

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010

(210) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELL’ATTUALE CAMPIONATO 2009/2010 E AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell’11.2.2010).

Letti gli atti; Visto il ricorso proposto dalla SSD Vigor  Cisterna avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 93 dell’11 febbraio 2010)  con la quale il sig. Umberto Lazzarini, presidente all’epoca dei fatti della ACD Aprilia (oggi SSD Vigor Cisterna) è stato inibito per  anni 1 (uno) a seguito di patteggiamento e la ASD Vigor  Cisterna è stata penalizzata di tre punti in classifica generale da scontare nell’attuale campionato 2009-2010 e condannata all’ammenda di euro 2.500,00; Ritenuto che la vicenda riguarda il rapporto intercorso tra la Società ed il calciatore Ruben Dario Larrosa basato su accordi economici vietati, come confermato dagli atti del giudizio; Rilevato, in particolare, che  tra la Società ed il giocatore sono maturate una serie di situazioni illegittime che le parti hanno individuato in una serie di comportamenti vessatori nei confronti del giocatore ed in una querela  per truffa della Società nei confronti del giocatore provocato dalla negoziazione di titoli rilasciati a garanzia; Valutato che  la Società ed il giocatore  non hanno ottenuto autorizzazione dagli Organi federali alla presentazione di denunce  in sede penale; Ascoltato il difensore della Società ricorrente il quale ha concluso chiedendo l’irrogazione di una sanzione moderata in considerazione della mite sanzione con la quale il sig. Lazzarini, responsabile della vicenda, aveva patteggiato in primo grado;  Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che sui motivi di ricorso può affermarsi: nessuna rilevanza può assumere il mancato rispetto delle parti sulla scrittura privata illecita dovendosi avere esclusiva attenzione alla esistenza della stessa; sulla violazione delle disposizioni dell’art. 91 NOIF v’è conferma  in atti nei verbali degli interrogatori svolti dalla Procura Federale e conferma dalle parti;  la SSD Vigor Cisterna non può considerarsi soggetto nuovo e diverso rispetto alla ACD Aprilia giacchè, come risulta annotato negli Uffici Federali, tra la ACD Aprilia e la SSD Vigor Cisterna v’è assoluta coincidenza giacchè la seconda è subentrata alla prima recependo diritti e doveri  della stessa, mutando semplicemente denominazione sociale e sede; in ordine alla assunta sproporzione tra la sanzione irrogata al Lazzarini e quella irrogata alla SSD Vigor Cisterna non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che la dirigenza della Società sia mutata nel tempo giacchè la Società è stata deferita per responsabilità diretta proprio in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della Società (allora ACD Aprilia oggi SSD Vigor Cisterna). In ogni caso la sanzione appare equa in relazione ai fatti verificatisi. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla SSD Vigor Cisterna e dispone l’addebito della tassa non versata.

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