F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010 (226) – APPELLO DELLA  SOCIETA’ AC VIRTUS TRE VILLAGGI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANTONIO MUTONE, DELLA SQUALIFICA DI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74 del 31.03.2010

(226) – APPELLO DELLA  SOCIETA’ AC VIRTUS TRE VILLAGGI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANTONIO MUTONE, DELLA SQUALIFICA DI 2 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE MATTIA SANCHI E DELL’AMMENDA DI €  200,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A  SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 35 del 3.3.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha irrogato nei confronti del calciatore Mutone Antonio la squalifica per 3 giornate di gara, del calciatore Mattia Sanchi la squalifica per 2 giornate di gara e della Società AC Virtus Tre Villaggi l’ammenda di € 200,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente  chiede la revisione delle sanzioni inflitte. In data odierna è comparso per la Società il Presidente, per la Procura federale è presente l’avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato  invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

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