COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 92 del 07/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.1 RECLAMI DELLE SOCIETA’ AT

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 92 del 07/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.1 RECLAMI DELLE SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE E RUGGIERO VALDIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.84 DEL 10.03.2010 RELATIVA ALLA GARA ATELLA M. VULTURE – RUGGIERO VALDIANO DEL 07.03.2010.

 

LETTO il reclamo proposto dalla società Atella M. Vulture avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n 84 del 10.03.2010 relativa alla gara del 7.03.2010 tra Atella M. Vulture e Ruggiero Valdiano con cui veniva inflitta ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché penalizzazione di un punto in classifica e € 500,00 di ammenda per prima rinuncia;

DISPOSTA, in via preliminare, la riunione del reclamo proposto dalla soc. Ruggiero Valdiano e recante il n. di R.G. 48/ 09-10 al presente procedimento stante la connessione oggettiva e soggettiva;

LETTO  il reclamo proposto dalla soc. Ruggiero Valdiano;

LETTI gli atti ufficiali di gara;

ASCOLTATE le società reclamanti che ne hanno fatto rituale e tempestiva richiesta, nonché il D.G della gara;

PRESO ATTO che dall’istruttoria espletata è emerso che al minuto 40 del p.t. della gara in oggetto due calciatori, a seguito di un contatto con la testa, cadevano a terra privi di sensi e che l’infortunio appariva subito molto serio tant’è che entrambi gli atleti rimanevano a terra in stato di incoscienza;

RILEVATO  che, dalla ricostruzione dei fatti operata grazie all’audizione delle parti e del D.G., si è appurato che nell’immediatezza uno dei due giocatori sembrava avere riportato le conseguenze fisiche più gravi tanto da perdere conoscenza per alcuni minuti e rimanere a terra fino all’arrivo dell’ambulanza che giungeva sul terreno giuoco dopo circa 30 minuti, che, successivamente, a causa del peggioramento delle condizioni dell’altro calciatore infortunato, si rendeva necessario l’intervento di un’altra ambulanza che giungeva presso l’impianto sportivo dopo ulteriori venti minuti e che in totale la gara rimaneva ferma per complessivi 50 minuti; 

PRESO ATTO che il D.G. ha riferito di una situazione apparsa subito grave  e che, indipendentemente dalla volontà delle due società manifestata attraverso la consegna di un documento sottoscritto dai capitani con cui gli stessi manifestavano la volontà di non proseguire la gara, lo stesso ha dichiarato che “… non vi erano più le condizioni oggettive per riprendere la gara in quanto i calciatori delle due squadre apparivano molto scossi e preoccupati delle condizioni dei loro compagni … inoltre vi era una tensione palpabile tra tutti i presenti  …” ;

TENUTO CONTO oltre del clima di tensione e preoccupazione in cui è maturata la decisione di non continuare la gara, anche del lungo tempo in cui la stessa è rimasta sospesa (oltre 50 minuti) nonché del fatto che doveva ancora giocarsi una frazione  del primo tempo (5 minuti più eventuale recupero) e tutto il secondo tempo;

CONSIDERATO che il particolare contesto in cui è maturata la decisione di non continuare la gara non può essere equiparata ad una rinuncia alla prosecuzione della stessa previsto dall’art. 53 NOIF, atteso che non esistevano le condizioni oggettive per la ripresa della gara e che, pertanto, ad avviso di questo Organo Giudicante nel caso di specie trova applicazione il disposto di cui all’art. 17 n. 4 C.G.S. ovvero se nel corso di una gara si verificano fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di G.S. stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara;

RITENUTO  che il grave infortunio occorso ai due calciatori, la lunga sospensione della gara e il conseguente clima di grande preoccupazione così come descritto dal D.G. accompagnata alla primaria esigenza di salvaguardare la salute psico-fisica di tutti gli atleti, costituiscono sicuramente validi motivi per far ritenere non applicabile al caso in esame l’ipotesi della rinuncia alla gara da parte delle due società avendo generato, l’insieme di tutti questi fattori, una “situazione di eccezionale gravità” che ha impedito una regolare prosecuzione e conclusione della gara; 

P.Q.M.

·  in accoglimento dei reclami proposti dalla soc. Atella M.Vulture e della soc. Ruggiero Valdiano,  annulla la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 84 del 10.03.2010  e  dispone la ripetizione della gara.

·  manda al Presidente del C.R. Basilicata per gli adempimenti di rito.

·  per l’accoglimento dei proposti gravami, consegue la restituzione della tassa reclamo.


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