COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul       COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

RECLAMO n° 101 della Società RICCARDINO BARBATO SCALEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere Marittimo di cui al

Comunicato Ufficiale del 05.03.2010 (Squalifica del calciatore MININI Massimo fino al 06 MARZO 2012).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società reclamante;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al

calciatore Minini Massimo ed in particolare che va tenuto conto della unicità del comportamento violento attuato dal medesimo

tesserato che non rende censurabile la sanzione prevista per l'atto di violenza ed il tentativo di aggressione;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

riduce la qualifica inflitta al calciatore MININI Massimo fino al 06 MARZO 2011;

dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

 


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