COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 29 a carico di :

MAESANO Rocco Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo; per rispondere

della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 42, comma 1 e 43, comma 2

del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in

qualità di Presidente la Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo in fase di tesseramento, per la stagione 2008-2009,

dell’allenatore dilettante responsabile della prima squadra militante nel campionato regionale di Eccellenza di competenza

del Comitato Regionale Calabria, sottoscriveva in data 1.07.2008 un accordo economico con l’allenatore dilettante signor

Leone Vincenzo in violazione dei massimali previsti dall’accordo intercorso tra LND e AIAC per la categoria di

appartenenza; La Società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti

iscritti al proprio Presidente, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 10 marzo 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Maesano Rocco

Giovanni e la Società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore

Federale avv. Gianfranco Marcello, il sig. Maesano Rocco Giovanni, in quale, riconoscendo la propria responsabilità e quella della

società, ha proposto l'applicazione delle sansioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate:

per il sig. Maesano Rocco Giovanni mesi uno di inibizione;

per l'A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo € 300,00 di ammenda.

La Procura Federale ha prestato il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati, può essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al sig. MAESANO Rocco Giovanni mesi UNO d'inibizione;

alla società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

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