COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  DEL DEL CALCIATORE RUBEN DAR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 120  del 08/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  DEL DEL CALCIATORE RUBEN DARIO LARROSA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA 2 STATUTO E IN RELAZIONE ALL’ART. 39 REGOLAMENTO LND E ALL’ART. 94 E 94 TER NOIF

Con atto del 13 novembre 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale la S.S.D. VIGOR CISTERNA per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare da ascriversi al Presidente dell’allora AC Aprilia Umberto Lazzarini che veniva a sua volta deferito per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 30 comma 2 della Statuto, nonché della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’articolo 1 comma 1 e 3 del CGS, in relazione all’articolo 39 del Regolamento della LND e all’art. 94 e 94 ter comma 1,2 e 6 delle NOIF, nonché all’articolo 91 delle NOIF; deferiva altresì il calciatore Ruben Dario Larrosa per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 30 comma 2 dello Statuto, nonché dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 39 del Regolamento della LND e all’articolo 94 e 94 ter comma 1, 2 e 6 delle NOIF.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93 dell’11.2.2010 in relazione alle richieste avanzate dalla Procur federale, questa Commissione Disciplinare Territoriale deliberava di adottare provvedimenti a carico del Presidente LAZZARINI UMBERTO e della Società VIGOR CISTERNA per aver omesso notifica dell’avviso di fissazione della riunione per la discussione del ricorso, dando mandato alla Segreteria di questo Comitato per il rinnovo dell’avviso, previa ricerca del nuovo domicilio dello stesso.

Acquistato il recapito del calciatore presso la Società REAL SQUINZANO veniva informata la Procura che deferiva nuovamente il calciatore RUBEN DARIO LARROSA e questa Commissione fissava la riunione per la discussione per il giorno 29.3.2010 alle ore 15.00.

Alla data della riunione il deferito non era presente, né pervenivano deduzioni a difesa.

L’incaricato della Procura Federale insisteva per la responsabilità del deferito chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore RUBEN DARIO LARROSA e 500 euro di ammenda a suo carico.

Questa Commissione, tenuto conto dei provvedimenti già adottati ed indicati nella delibera precedente dell’11.2.2010, concorda con la sanzione di 6 mesi di squalifica richiesta dalla Procura Federale per il calciatore in questione, mentre fa presente che non sono applicabili sanzioni pecuniarie per atleti non professionisti.

Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di affermare la responsabilità del deferito, comminando al calciatore RUBEN DARIO LARROSA la squalifica per 6 mesi.

Si comunichi all’interessato, facendo presente che il provvedimento di cui sopra decorre dal giorno successivo della data di ricevimento della raccomandata A.R.

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