COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL TOLFA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDIC
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL TOLFA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 18-3-2010 IN MERITO ALLA GARA TOLFA CLACIO – MANZIANA DEL 27-2-2010 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE VITERBO
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata la Società reclamante, osserva:
con la decisione impugnata il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per aver effettuato nel corso della gara 6 sostituzioni invece delle 5 consentite. Avverso la decisione ricorre la società Tolfa Calcio sottolineando che la gara si è conclusa con il risultato di 8 a 0 in suo favore e la sesta sostituzione sarebbe stata effettuata sul punteggio di 6/7 a 0 in suo favore a pochi minuti dal termine.
Dalla lettura degli atti ufficiali si può ricavare che, effettivamente, al 33 del secondo tempo la società Tolfa Calcio effettuava la sesta sostituzione e che, a quel punto, la gara si trovava sul punteggio di 6 a 0.
Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Invero la giurisprudenza degli Organi Disciplinari superiori ha definitivamente chiarito che non influenzano il regolare svolgimento della gara quegli eventi tecnici ed amministrativi che, concretamente, non possono aver avuto alcun rilievo sull’andamento del gioco quali, ad esempio, la permanenza in campo di dodici calciatori per un brevissimo lasso di tempo nel quale non si è svolta alcuna azione di gioco significativa. Nella specie, seppur su di un risultato pressoché definitivamente acquisito, il sostituto ha preso parte al gioco abusivamente per ben dodici minuti oltre al recupero e quindi, non può certo dirsi che la sua presenza sia stata ininfluente rispetto all’andamento del gioco e del risultato.
Di fronte a tale considerazione il reclamo non può trovare accoglimento e la decisione del Giudice di prime cure va integralmente condivisa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.