COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VA.LI.CO. MENTANA 1947 AVVERSO IL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VA.LI.CO. MENTANA 1947 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL C.U. N. 58 DELL’11-3-10 IN MERITO ALLA GARA VALICO MENTANA 1947/SPORTING TANAS CALCIO DEL 6-3-2010 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio ha applicato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in quanto al 10’ del secondo tempo l’Arbitro sospendeva la gara per l’insufficiente illuminazione artificiale del campo di gioco che non consentiva la prosecuzione dell’incontro in condizioni di sicurezza. Il Giudice sosteneva nelle motivazioni che unico giudice della regolarità dell’impianto di gioco è il direttore di gara e che la società ospitante doveva ritenersi responsabile della mancata messa a disposizione di un impianto di gioco idoneo.
Avverso tale decisione ricorre la società Va.li.co Mentana 1947 che sottolinea come, al momento della sospensione, la squadra avversaria fosse rimasta con solo nove calciatori in campo, a seguito di due espulsioni comminate dall’Arbitro, e di come la gara fosse iniziata con 25 minuti di ritardo per la presentazione della squadra avversaria con grave ritardo. Inoltre sottolineava come la gara si fosse protratta per un certo periodo con la luce artificiale, come al 2’ del secondo tempo si fosse spento un faro dell’impianto che, però, dopo pochi minuti si era riattivato ma l’Arbitro, solo a quel punto, aveva ritenuto l’illuminazione non sufficiente.
Dalla lettura del referto di gara si può ricavare come la gara, programmata alle ore 17,00, sia iniziata alle ore 17,25 per la ritardata presentazione dello Sporting Tanas Calcio che si presentava al campo solo alle ore 16,40 e presentava la distinta di gara con soli 11 calciatori. Al 43’ minuto del primo tempo veniva espulso il calciatore n. 4 della società Sporting Tanas ed al 4’ Minuto del secondo tempo il portiere, senza numero, della stessa società. Inoltre al 4’ minuto del secondo tempo si spegneva un faro dell’impianto di illuminazione e l’Arbitro, ricevuta l’assicurazione dai dirigenti locali che si trattava di un difetto ricorrente che poi si sarebbe risolto, decideva di continuare l’incontro ma lo sospendeva definitivamente al 10’ del secondo tempo in quanto, pur essendosi riacceso il faro, riteneva l’illuminazione non sufficiente.
Dalla lettura degli atti si può ricavare quindi che la società di casa, con un duplice vantaggio numerico di calciatori in campo, non aveva certo alcun interesse a simulare un danno all’impianto e che, in ogni caso, al momento della sospensione l’impianto era completamente funzionante, anche se, a parere del direttore di gara, non sufficiente.
Orbene, senza entrare nel merito delle decisioni arbitrali, che, a prima vista, non sembrano adeguate al caso concreto ed appaiono contrassegnate da intrinseca incoerenza (l’impianto o era insufficiente dall’inizio e quindi l’Arbitro non avrebbe dovuto dare inizio alla gara, o era sufficiente dall’inizio ed era sufficiente anche al momento della sospensione), è evidente che il guasto dell’impianto sia stato parziale, repentino ed imprevedibile e quindi rientra tra quelle cause di forza maggiore che impongono, stante la costante giurisprudenza della Commissione, la ripetizione della gara, di fronte alla certezza che nessuna utilità concreta poteva ricavare dall’evento la società di casa.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto di ordinare la ripetizione della gara. Manda la segreteria della Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti conseguenti.
La tassa reclamo va restituita.