COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Audax T

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pol. Audax Travacò Camp.3^ Cat. Gir. B

Gara Audax Travacò/Folgore del 07/03/2010

CU n. 32 della delegazione di PAVIA datato 18/03/2010

La società AUDAX TRAVACO’ ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la

punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che diversamente da quanto riportato nella

delibera impugnata, il calciatore Simone NUMERATI aveva titolo per partecipare alla gara, posto che la

squalifica di due gare comminatagli al termine della stagione 2008/2009, quando militava nella categoria Juniores,

sarebbe stata scontata nelle prime due gare della corrente stagione non essendo stato schierato nella

squadra Juniores, categoria, questa, alla quale poteva partecipare come “fuori quota”.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari

e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha presentato le proprie controdeduzioni,

ritiene che il sig. NUMERATI, non avendo più titolo per partecipare al campionato Juniores in via “ordinaria”

per raggiunti limiti di età, avrebbe dovuto scontare la squalifica di due gare nella prima squadra (3^ cat.) così

come previsto dalle vigenti norme Federali.

Ciò posto, e considerato che il sig. NUMERATI ha invece preso parte a tutte le gare finora disputate dalla

squadra di 3^ categ. dalla reclamante, si ritiene che il sig. NUMERATI stesso non avesse titolo a partecipare

alla gara in oggetto, non avendo scontato la squalifica residua della stagione 2008/2009.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo della società POL. AUDAX TRAVACO’ e dispone l’addebito della relativa tassa.

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