COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santo Stefan

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Santo Stefano Camp. 3^ CAT. Gir. B

Gara Santo Stefano/Azzurra del 21/03/2010

CU n. 36 della delegazione di LODI datato 25/03/2010

La società SANTO STEFANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Marco POLENGHI per 5 GARE, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comporta2454/

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mento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il GS ha correttamente applicato i principi di

equità in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore sanzionato nei confronti dell’arbitro.

Alla luce dei reiterati insulti no solo durante il gioco, ma anche al termine della gara, Questa Commissione

conferma la decisione del GS.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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