COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pers
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Persico Dosimo Camp.3^ Cat. Gir. C
Gara Garibaldina/Persico Dosimo del 21/03/2010
CU n. 31 della delegazione di CREMONA datato 25/03/2010
La società PERSICO DOSIMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
Salvatore SPAMPINATO per 3 GARE, lamentando che il proprio tesserato, durante la gara, non
avrebbe proferito alcuna bestemmia.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: il CGS sanziona decisamente i tesserati che proferiscono imprecazioni o frasi irriguardose in
particolare bestemmie durante le gare. Atteso che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova relativamente
a quanto accade durante lo svolgimento delle gara, tutte le argomentazioni formulate dalla reclamante
costituiscono mere allegazioni di parte, prive di qualsiasi valore probatorio.
Si ritiene, pertanto, di confermare la sanzione inflitta dal GS in quanto congrue e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.