COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Monte Cremas

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Monte Cremasco Camp. 2^ Cat. Gir. J

Gara Scannabuese/Monte Cremasco del 21/03/2010

CU n. 31 della delegazione di CREMONA datato 25/03/2010

La società MONTE CREMASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto l’ammenda

di Euro 500,00 lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori

della propria squadra nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: dal rapporto arbitrale emerge che i sostenitori della reclamante hanno tenuto un comportamento

riprovevole (con ripetuti insulti all’arbitro anche a sfondo razzista), ma non violento.

La gravità del suddetto comportamento giustifica una riduzione della sanzione inflitta anche in mancanza

di recidiva.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

l’ammenda inflitta alla società MONTE CREMASCO ad Euro 300,00, si dispone l’accredito della relativa

tassa a favore della reclamante, se versata.

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