COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Monte Cremas
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Monte Cremasco Camp. 2^ Cat. Gir. J
Gara Scannabuese/Monte Cremasco del 21/03/2010
CU n. 31 della delegazione di CREMONA datato 25/03/2010
La società MONTE CREMASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto l’ammenda
di Euro 500,00 lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori
della propria squadra nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: dal rapporto arbitrale emerge che i sostenitori della reclamante hanno tenuto un comportamento
riprovevole (con ripetuti insulti all’arbitro anche a sfondo razzista), ma non violento.
La gravità del suddetto comportamento giustifica una riduzione della sanzione inflitta anche in mancanza
di recidiva.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l’ammenda inflitta alla società MONTE CREMASCO ad Euro 300,00, si dispone l’accredito della relativa
tassa a favore della reclamante, se versata.