COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS NORD VOGH
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS NORD VOGHERA Camp. 2^ Cat.. Gir. W
Gara Rivanazzese/Nord Voghera del 21/03/2010
CU n. 33 della delegazione di PAVIA datato 25.03.2010
La società NORD VOGHERA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
Emanuele SEMPLICE fino al 17.05.2010, lamentando che diversamente da quanto indicato nella delibera
impugnata, il predetto calciatore non avrebbe trattenuto l’arbitro per la maglia, ma si sarebbe limitato
2452/38
a toccargli il braccio per richiamare la sua attenzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di riscontro e non può essere considerata
idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale si evince
che il sig. SEMPLICE, dopo essere stato ammonito, ha “tirato” la maglia del direttore di gara insegno di protesta.
Ciò posto, la CD ritiene che la pur censurabile condotta posta in essere dal sig. SEMPLICE, tenuto conto
dei criteri usualmente adottati da Questa Commissione, possa essere valutata con minor rigore rispetto
alla decisione assunta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Emanuele SEMPLICE a tutto il 30.04.2010 si dispone inoltre l’accredito della
relativa tassa a favore della reclamante, se versata.