COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Chiari Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Chiari Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. E
Gara Chiari/Concesio del 20/02/2010
CU n. 32 del CRL datato 25.02.2010
La società CHIARI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Davide
LODA fino al 19.05.2010, lamentando che il calciatore si è limitato a protestare nei confronti dell’arbitro
senza spingerlo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato di essere indietreggiato di qualche
passo in seguito all’animosità delle proteste del calciatore LODA che lo ha urtato mentre indietreggiava.
Il direttore di gara ha inoltre confermato che il calciatore lo ha insultato ed offeso ripetutamente mentre teneva
un comportamento irriguardoso e non violento.
La gravità del suddetto comportamento giustifica una riduzione della squalifica inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Davide LODA a tutto il 14.04.2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa
tassa a favore della reclamante, se versata.