COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santo Stefan
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Santo Stefano Camp. 3^ CAT. Gir. B
Gara Santo Stefano/Azzurra del 21/03/2010
CU n. 36 della delegazione di LODI datato 25/03/2010
La società SANTO STEFANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
Marco POLENGHI per 5 GARE, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comporta2454/
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mento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il GS ha correttamente applicato i principi di
equità in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore sanzionato nei confronti dell’arbitro.
Alla luce dei reiterati insulti no solo durante il gioco, ma anche al termine della gara, Questa Commissione
conferma la decisione del GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.