COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 160 del 07/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING OSIMO avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 160 del 07/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. SPORTING OSIMO avverso sanzioni merito gara Sporting Osimo – Real Castelfidardo, del 20.3.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 56 del 24.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona. 

  Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:

-  perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed ammenda di € 300,00 all’A.S.D. Sporting Osimo;

-  squalifica fino al 22 gennaio 2011 al calciatore Pettirossi Alessandro;

-  inibizione fino al 31 dicembre 2010 al sig. Baiocco Ugo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra;

-  inibizione fino al 30 settembre 2010 al sig. Capitoli Marco.

  Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Sporting Osimo, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una revisione di tutte le sanzioni impugnate.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato il Presidente della reclamante;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  rilevata preliminarmente l’ammissibilità del gravame limitatamente alla sanzione che riguarda personalmente il presidente Baiocco Ugo, mentre per il resto deve ritenersi inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal medesimo Presidente, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la Società nell’ambito federale come dal provvedimento sopra richiamato e pubblicato sul citato Com. Uff. n. 56;

·  ritenuta provata la responsabilità del presidente Baiocco in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, della quale pertanto deve essere data conferma.

P.Q.M.

sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Osimo, così decide:

-  lo dichiara inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, per la parte inerente le sanzioni inflitte alla medesima Società, al calciatore Pettirossi Alessandro ed al sig. Capitoli Marco;

-  lo respinge nel resto.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

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