COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.6.   Ricorso&nbsp

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  117 del 08.04.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.6.   Ricorso  G.S.D.  MONTAGANO  – Avverso Irregolare Posizione Calciatore 

(Gara MONTAGANO – URURI CALCIO A 5 del 6 marzo 2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 – Girone A - 7^ Giornata di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Montagano;

rilevato che la società reclamante chiede l’applicazione, ai danni della società Ururi Calcio a Cinque, della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6 per aver schierato i calciatori Ciavarella Piero e Rossetti Luciano i quali, a detta della reclamante, non avrebbero avuto titolo a prendere parte alla gara perché non tesserati;

acquisita agli atti la nota dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise dalla quale si evince che entrambi i calciatori citati, alla data dell’incontro in epigrafe, erano tesserati per la società Ururi Calcio a Cinque e, quindi, avevano pieno titolo a prendere parte alla gara medesima;

tutto ciò premesso

D E C I D E

di rigettare il ricorso così come proposto dalla società Montagano;di convalidare il risultato della gara in epigrafe:

Montagano – Ururi Calcio a Cinque  1 – 3.

La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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