COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.6. Ricorso 
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 117 del 08.04.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.6. Ricorso G.S.D. MONTAGANO – Avverso Irregolare Posizione Calciatore
(Gara MONTAGANO – URURI CALCIO A 5 del 6 marzo 2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 – Girone A - 7^ Giornata di Ritorno)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Montagano;
rilevato che la società reclamante chiede l’applicazione, ai danni della società Ururi Calcio a Cinque, della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 6 per aver schierato i calciatori Ciavarella Piero e Rossetti Luciano i quali, a detta della reclamante, non avrebbero avuto titolo a prendere parte alla gara perché non tesserati;
acquisita agli atti la nota dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise dalla quale si evince che entrambi i calciatori citati, alla data dell’incontro in epigrafe, erano tesserati per la società Ururi Calcio a Cinque e, quindi, avevano pieno titolo a prendere parte alla gara medesima;
tutto ciò premesso
D E C I D E
di rigettare il ricorso così come proposto dalla società Montagano;di convalidare il risultato della gara in epigrafe:Montagano – Ururi Calcio a Cinque 1 – 3.
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.