COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66
del 08 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della società A.S.D. CVR 2005 avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 61 del 16.3.2010 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CVR
2005 – BIOGLIESE VALMOS disputata in data 14.3.2010,
Campionato di I Categoria Girone C
Con ricorso inviato in data 22.3.2010 la Società CVR 2005 si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore
GAIDA Davide e ne chiede la revoca o riduzione.
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La società ricorrente asserisce che dopo l’ammonizione per proteste del giocatore
sanzionato, vi sarebbe stato uno scambio di battute tra il medesimo e la panchina che lo
invitava alla calma. Nel frattempo il gioco si sarebbe spostato dal centrocampo, dove
stazionava il GAIDA, al limite dell’area di rigore e nuovamente interrotto per consentire
l’espulsione di un calciatore avversario per doppia ammonizione. Alla ripresa del gioco il
direttore di gara, da notevole distanza, avrebbe interpretato come rivolto a sé uno sputo
per terra del GAIDA con conseguente espulsione del medesimo.
Sentito da questa Commissione in data 2.4.2010, il Presidente della Società, ribadiva il
contenuto del reclamo e precisava che il direttore di gara si trovava a notevole distanza
dal giocatore.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Il referto arbitrale mentre è assolutamente preciso in ordine alla reiterazione delle
proteste ed invettive contro il direttore di gara dopo l’ammonizione per proteste patita dal
GAIDA, a nulla rilevando che esse siano state rivolte direttamente ovvero indirettamente
all’arbitro, presenta eccessivi margini di equivocità nel trattare dello sputo.
Da una parte, infatti, il volgare gesto viene qualificato come minaccioso, dall’altra si
riconosce l’impossibilità di attingere il bersaglio in ragione della distanza, in conformità a
quanto sostenuto dalla ricorrente.
Ora, non è dato comprendere quali connotati possa avere uno sputo emesso a distanza
di sicurezza per poter essere percepito come una minaccia.
Il calciatore va dunque sanzionato solo in ragione delle ripetute invettive rivolte all’arbitro
e confermate implicitamente anche dal Presidente della società ricorrente che ha
ammesso l’intervento della panchina per invitarlo alla calma.
Per i fatti accertati, appare equa la sanzione della squalifica per due gare.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso in atti,
RIDUCE
a due gare di squalifica la sanzione a carico del calciatore GAIDA Davide.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.