COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI “B”

168 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della U.S. Sancascianese A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.Firenze fino al 31.08.2010 al calciatore Giotti Miro (C.U. n. 41 del 03.03.2010)

Propone tempestivo reclamo la U.S. Sancascianese A.S.D., nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Giotti Miro fino al 31.08.2010, con la seguente motivazione: “Espulso per offese al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e successivamente spingeva lo stesso D.G. con entrambe le mani una sulla spalla e l’altra sull’emitorace facendolo indietreggiare di due passi senza tuttavia procurargli dolore”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, ritenendo che i fatti siano stati interpretati in maniera troppo severa dal G.S.

A tal proposito, sostiene che il gesto del calciatore sia da ritenersi qualificabile come un semplice contatto per attirare l’attenzione del D.G., ascrivibile all’ambito delle condotte irriguardose, come risulta dal fatto che il gesto stesso non ha provocato alcun danno.

La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto dal D.G., riunitasi per la discussione rileva quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare che la reclamante non ha contestato la condotta offensiva e irriguardosa posta in essere dal calciatore Giotti Miro.

Preso atto di quanto sopra, il Collegio provvede pertanto ad esaminare il reclamo relativamente al capo impugnato, riguardante la condotta violenta presuntivamente posta in essere dal tesserato.

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del calciatore Giotti Miro in ordine al fatto contestatogli.

Lo stesso D.G. con il supplemento di rapporto ha confermato che il calciatore Giotti Miro si rendeva artefice di una condotta aggressiva con assunzione di connotati di violenza poiché lo stesso, come testualmente riportato dal D.G. “..riuscito a liberarsi dalla presa (..di alcuni compagni n.d.r.)..mi si avvicinava ed appoggiava la sua mano destra sulla mia spalla sinistra e la sua mano destra sul mio emitorace sinistro, mi spingeva facendomi indietreggiare di due passi”.

La condotta posta in essere dal calciatore può senz'altro ritenersi ascritta all'ambito dei comportamenti violenti anche se, ad onor del vero, la stessa non ha provocato alcuna conseguenza al D.G.

Il comportamento del tesserato è comunque da ritenersi grave e merita la sanzione complessivamente comminata.

La stessa appare, infatti, ben calibrata e proporzionata in relazione ai fatti ascritti.

Infine, a questo Collegio preme rilevare la circostanza secondo la quale la reclamante, non nuova a situazioni del genere nella categoria di riferimento (v. C.U. n. 22 del 18.11.2009), dovrebbe astenersi dal proporre reclami perlopiù pretestuosi, evitando di sminuire il comportamento posto in essere dai propri tesserati che, considerata la loro giovane età, dovrebbero, invece, essere prontamente ed adeguatamente sanzionati anche dalla società di appartenenza.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo;

- conferma la sanzione inflitta al calciatore Giotti Miro fino al 31.8.2010;

- ordina l’incameramento della tassa di reclamo.

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