COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15/P stagione sportiva 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

15/P stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di prima categoria Pol. Alberese, A.S.D. Castelnuovo, S.S.D. Amelindo Mori Marcialla, U.S.D. Castiglion Fibocchi, U.C.D. Cuoiopelli, A.S.D. Gallianese, U.S. Ghivizzano, A.S.D., A.S.D. La Sorba, U.S.D. Lucignano, Pol. Luco A.S.D., A.S.D. Marciano, F.C. Mercatale A.S.D., U.S. Molin Nuovo A.S.D., A.S.D. Monte San Savino, Polisportiva Dilettantistica Montecchio, U.S.D. Olimpia Palazzolo, G.S.D. Orentano Calcio, C.S. Porta Romana, Polisportiva Dilettantistica Prato, A.S.D. Sagginale, Polisportiva San Donato Acli, A.S.D. Scansano, U.S.D. Stia, A.S.D. Villa Basilica e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del viceprocuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

·  Russo Arturo, Polisportiva Alberese

·  Frosini Lorenzo, A.S.D. Castelnuovo

·  Gabbrielli Paolo, S.S.D. Amelindo Mori Marcialla

·  Cerofolini Sergio, U.S.D. Castiglion Fibocchi

·  Ceglia Arcangelo, U.C.D. Cuoiopelli

·  Amerini Gino, A.S.D. Gallianese

·  Bellandi Elso, U.S. Ghivizzano A.S.D.

·  Mazzeschi Vittorio, A.S.D. La Sorba

·  Fabbri Fabio, U.S.D. Lucignano

·  Rocchi Roberto, Pol. Luco A.S.D.

·  Caposciutti Amelio, A.S.D. Marciano

·  Damiani Ottorino, F.C. Mercatale A.S.D.

·  Toci Graziano, U.S. Molin Nuovo A.S.D.

·  Paolucci Moreno, A.S.D. Monte San Savino

·  Romiti Daniele, Polisportiva Dilettantistica Montecchio

·  Bonini Massimo, U.S.D. Olimpia Palazzolo

·  Poggetti Franco, G.S.D. Orentano Calcio

·  Poggi Piero, C.S. Porta Romana

·  Betti Roberto, Polisportiva Dilettantistica Prato

·  Giovannini Gildo, A.S.D. Sagginale

·  Santori Maurizio, Polisportiva San Donato Acli

·  Ferrari Alessandro, A.S.D. Scansano

·  Cavigli Claudio, U.S.D. Stia

·  Nardini Giovanni, A.S.D. Villa Basilica

per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti le Società:

Ø  S.S.D. Amelindo Mori Marcialla, rappresentata dal proprio Presidente Gabbrielli Paolo;

Ø  U.S.D. Castiglion Fibocchi, rappresentata dal Sig. Innocenti Walter come da delega del Presidente allegata in atti;

Ø  U.C.D. Cuoiopelli, rappresentata dal vice Presidente;

Ø  U.S. Ghivizzano A.S.D., rappresentata dal Sig. Emilio Volpi come da delega del Presidente allegata in atti;

Ø  A.S.D. La Sorba, rappresentata dal proprio Presidente Mazzeschi Vittorio;

Ø  Pol. Luco A.S.D., rappresentata dal proprio Presidente Rocchi Roberto;

Ø  F.C. Mercatale A.S.D., rappresentata dal Sig. Consigli Mauro come da delega del Presidente allegata in atti;

Ø  A.S.D. Monte San Savino, rappresentata dal proprio Presidente Paolucci Moreno,

Ø  U.S.D. Olimpia Palazzolo, rappresentata dal Sig. Berti Silvano come da delega del Presidente allegata in atti;

Ø  C.S. Porta Romana, rappresentata dal vice Presidente;

Ø  A.S.D. Sagginale, rappresentata dal vice Presidente;

Ø  U.S.D. Stia, rappresentata dal proprio Presidente Cavigli Claudio.

Si verificava comunque che tutte le altre Società, ad eccezione della A.S.D. Castelnuovo e del relativo Presidente, erano state regolarmente convocate a mezzo di raccomandata A.R..

Le Società assenti risultano essere:

-  Polisportiva Alberese

-  A.S.D. Gallianese

-  U.S.D. Lucignano

-  A.S.D. Marciano

-  U.S. Molin Nuovo A.S.D.

-  Polisportiva Dilettantistica Montecchio

-  G.S.D. Orentano Calcio

-  Polisportiva Dilettantistica Prato

-  Polisportiva San Donato Acli

-  A.S.D. Scansano

-  A.S.D. Villa Basilica

Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

Dopo aver depositato la relativa documentazione il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per “tabulas” le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata in udienza, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 1.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40.

I rappresentanti della Società presenti, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedevano concordemente di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: per le Società ammenda pari a 1.000,00 Euro e per i Presidenti (laddove presenti o con espressa delega in atti) l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari concordate non poteva essere raggiunta per le posizioni dei Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoiopelli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) in quanto i vicepresidenti presenti all'udienza - Pagni Claudio per U.C.D. Cuoiopelli, Guidotti Paolo per A.S.D. Sagginale e il consigliere Impagliatelli Gianni per C.S. Porta Romana – pur essendo tutti dotati di potere di rappresentanza societaria non erano muniti di apposita procura per la posizione del soggetto deferito.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente dopo aver dato atto che le società U.S. Molin Nuovo Calcio e A.S.D. Villa Basilica avevano provveduto a depositare tempestivamente alcune memorie rilevava che alcuni documenti venivano prodotti direttamente in udienza e pertanto, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S. disponeva la remissione in termini delle società per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla nuova produzione e fissava nuova udienza per la data del 14 maggio 2010.

Il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale chiedeva applicarsi per i Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoiopelli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) l'inibizione di 20 giorni.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.

Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'1 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo “attività giovanileAlle Società di 1a Categoria fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.

La fondatezza degli addebiti mossi risulta documentalmente provata e pertanto acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione inibitoria da applicarsi nei confronti dei Presidenti.

Pur comprendendo le note difficoltà organizzative delle Società la finalità di diffusione del giuoco calcio anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello “sgravio” solo di poche Società su tante altre che si impegnano efficacemente.

Pertanto appare equa la sanzione richiesta di 40 giorni di inibizione da applicarsi ai Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoiopelli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) responsabili della mancata iscrizione.

p.q.m.

La C.D.T. applica alle Società S.S.D. Amelindo Mori Marcialla, U.S.D. Castiglion Fibocchi, U.C.D. Cuoiopelli, U.S. Ghivizzano A.S.D., A.S.D. La Sorba, Pol. Luco A.S.D., F.C. Mercatale A.S.D., A.S.D. Monte San Savino, U.S.D. Olimpia Palazzolo, C.S. Porta Romana, A.S.D. Sagginale, U.S.D. Stia, l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti Gabbrielli Paolo, Cerofolini Sergio, Bellandi Elso, Mazzeschi Vittorio, Rocchi Roberto, Damiani Ottorino, Paolucci Moreno, Bonini Massimo, Cavigli Claudio l'inibizione per giorni 30.

Applica ai Presidenti Poggi Piero (C.S. Porta Romana), Ceglia Arcangelo (U.C.D. Cuoiopelli) e Giovannini Gildo (A.S.D. Sagginale) l'inibizione per giorni 40.

Dispone che alle restanti Società, regolarmente convocate Polisportiva Alberese, A.S.D. Gallianese, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Marciano, U.S. Molin Nuovo A.S.D., Polisportiva Dilettantistica Montecchio, G.S.D. Orentano Calcio, Polisportiva Dilettantistica Prato, Polisportiva San Donato Acli, A.S.D. Scansano e A.S.D. Villa Basilica sia concesso termine a difesa, con riferimento all'intervenuta produzione documentale, e fissa la nuova udienza di trattazione per la data del 14 maggio 2010.

Per quanto concerne la Società A.S.D. Castelnuovo, non essendo provata, allo stato degli atti, la ricezione dell'atto di Deferimento si dispone la rinnovazione della notifica.

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