COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 018/p stagione sportiva 2009/201

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 58 del 09/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

018/p stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque, A.S.D. Geraci Firenze, A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque, A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno, A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, il viceprocuratore competente, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati:

Starnotti Andrea, Presidente della Società A.S.D. Città di Scandicci

Bertacci Sauro, Presidente della Società A.S.D. Geraci Firenze

Citi Claudio, Presidente della Società A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno

Politi Marco, Presidente della Società A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque

Bernardo Andrea, Presidente della Società A.S.D. Atletico 2001

Margani Nicola, Presidente della Società A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi

Elisei Valerio, Presidente della Società A.S.D. Vicarello Spes

Battaglia Marco, Presidente della Società A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque

Donno Michele, Presidente della Società A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque

per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 2 del 9/7/2009 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2009/2010 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.

All'udienza del 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti:

per la Società à A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque il Presidente della Società à Politi Marco;

per la Società à A.S.D. Geraci Firenze il delegato consigliere Geraci Girolamo;

per la Società à A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque il vicepresidente delegato Vittorio Zoppi;

per la Società A.S.D. La Fondiaria Calcio a Cinque il Presidente della Società Battaglia Marco;

per la Società à A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi il Presidente della Società Margani Nicola;

Non erano rappresentate da nessuno le Società A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello, A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno oltre ad i relativi Presidenti.

Verificata la regolarità delle notifiche (la Società Città di Scandicci ed il Presidente Starnotti Andrea per compiuta giacenza delle relative raccomandate di convocazione) il Procuratore esponeva i motivi del deferimento richiamando la preliminare contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati e, illustrando agli interessati la portata dell'alt. 23 del C.G.S., depositava documentazione a sostegno.

Il tentativo di patteggiamento richiesto dava esito positivo per tutte le Società comparse che, senza sollevare eccezioni procedimentali, accoglievano le seguenti richieste disciplinari firmando il relativo verbale: ammenda di 1.700,00 Euro alla Società e giorni 30 di inibizione al Presidente al netto delle riduzioni concesse per il rito.

 pertanto si dava inizio alla relativa fase istruttoria-dibattimentale.

Preliminarmente il Presidente della commissione dava atto che risultavano pervenute memorie a difesa da parte delle Società A.S.D. Vicarello, A.S.D. e A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno.

In quest'ultima memoria si lamentava la mancata trasmissione degli atti che, tempestivamente richiesti dalla Società non erano stati offerti in visione e copia e pertanto veniva formalizzata la richiesta di differimento dell'udienza.

Ritenendo la questione preliminare assolutamente fondata e pertinente la C.D.T. riteneva di dover accogliere, stante la mancata consultazione di atti non ancora presenti al fascicolo, la suddetta istanza e pertanto, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S., dispone la remissione in termini delle Società assenti per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla nuova produzione e fissa nuova udienza per la data del 14 maggio 2010.

p.q.m.

La C.D.T. applica a

Bertacci Sauro, Presidente della Società à A.S.D. Geraci Firenze, Politi Marco, Presidente della Società à A.S.D. Massa e Marina Calcio a Cinque, Margani Nicola, Presidente della Società à A.S.D. Sorms Gilbarco Cecchi, Battaglia Marco, Presidente della Società A.S.D. VC La Fondiaria Calcio a Cinque e Donno Michele, Presidente della Società à A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque l'inibizione per giorni 30 e alle relative Società l'ammenda di Euro 1700,00.

Dispone che alle restanti Società regolarmente convocate A.S.D. Città di Scandicci, A.S.D. Atletico 2001, A.S.D. Vicarello e A.S.D. CMC Calcio a Cinque Livorno sia concesso termine a difesa, con riferimento all'intervenuta produzione documentale, e fissa la nuova udienza di trattazione per la data del 14 maggio 2010.

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