COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  5.2.4. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 40 del

24/3/2010 – Ammenda di € 600,00; Squalifica per 4 giornate giocatore Tadiotto Emanuele – Campionato

di 3^ Categoria

L’ASD Tarzo Revine Lago ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 40 del 24/3/2010, con le quali applicava le seguenti sanzioni :

- ammenda di € 600,00 a carico della Società : “durante tutta la gara propri sostenitori proferivano gravi, insistenti e

scurrili ingiurie e denigrazioni all’arbitro; coinvolgendo anche squadra e pubblico avversari; iteravano minacce al

direttore di gara usando pure linguaggio blasfemo; inoltre ad un giocatore avversario lanciavano palese e scurrile

discriminazione di natura razziale e minaccia”;

- squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Tadiotto Emanuele : “a seguito di provvedimento di espulsione per

reiterate bestemmie, si avvicinava all’arbitro proferendogli denigrazioni e minacce”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Tarzo Revine Lago;

vista la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto che le decisioni impugnate riflettono correttamente sia sul piano fattuale che su quello sanzionatorio i fatti, del

resto riportati in modo puntuale ed esauriente dall’arbitro nel suo rapporto di gara, ascritti al pubblico della Società Tarzo

Revine Lago ed al calciatore Tadiotto;

valutati congrui, alla luce di quanto sopra, i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado;

considerato infine che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, riveste piena

prova e privilegiata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Tarzo Revine Lago;

• di confermare la sanzione della ammenda di € 600,00 a carico della Società;

• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tadiotto Emanuele;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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