COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 40 del
24/3/2010 – Ammenda di € 600,00; Squalifica per 4 giornate giocatore Tadiotto Emanuele – Campionato
di 3^ Categoria
L’ASD Tarzo Revine Lago ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 40 del 24/3/2010, con le quali applicava le seguenti sanzioni :
- ammenda di € 600,00 a carico della Società : “durante tutta la gara propri sostenitori proferivano gravi, insistenti e
scurrili ingiurie e denigrazioni all’arbitro; coinvolgendo anche squadra e pubblico avversari; iteravano minacce al
direttore di gara usando pure linguaggio blasfemo; inoltre ad un giocatore avversario lanciavano palese e scurrile
discriminazione di natura razziale e minaccia”;
- squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Tadiotto Emanuele : “a seguito di provvedimento di espulsione per
reiterate bestemmie, si avvicinava all’arbitro proferendogli denigrazioni e minacce”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Tarzo Revine Lago;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che le decisioni impugnate riflettono correttamente sia sul piano fattuale che su quello sanzionatorio i fatti, del
resto riportati in modo puntuale ed esauriente dall’arbitro nel suo rapporto di gara, ascritti al pubblico della Società Tarzo
Revine Lago ed al calciatore Tadiotto;
valutati congrui, alla luce di quanto sopra, i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado;
considerato infine che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, riveste piena
prova e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Tarzo Revine Lago;
• di confermare la sanzione della ammenda di € 600,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tadiotto Emanuele;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.