COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 129 del 07 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.28 a carico di :
GALLO Domenico Nicola, tesserato per la ASD San Vito Calcio, per rispondere della violazione degli artt.1, comma, 1 del
C.G.S. E 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per aver adito la giustizia ordinaria senza aver chiesto la preventiva
autorizzazione al Consiglio Federale così eludendo il vincolo di giustizia; la Società ASD SAN VITO CALCIO a titolo di
responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 24 febbraio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Gallo Domenico
Nicola e la Società ASD San Vito Calcio per rispondere delle violazioni sopra specificate.
Rileva che il sig. Gallo Domenico Nicola, tesserato con la qualifica di massaggiatore con la ASD San Vito Calcio, aveva sporto
querela nei confronti dell'arbitro Scardamaglia Francesco per i fatti accaduti durate la gara USD Molè-ASD San Vito Calcio
dell'8.6.2008 senza aver chiesto la necessaria autorizzazione al Consiglio Federale e, quindi, in violazione dell'art.30 dello Statuto
Federale.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 29 marzo 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore
Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato I motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste:
per Gallo Domenico Nicola anni uno di inibizione;
per la ASD San Vito Calcio € 600,00 di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi
dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al sig. GALLO Domenico Nicola anni UNO (1) d'inibizione;
alla Società ASD SAN VITO CALCIO € 600,00 (seicento/00) di ammenda.