COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. CESI IN RIFERIMENTO

ALLA GARA CESI – M8 DISPUTATA IL 06.03.2010 A CESI - AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DELLA DELEGAZIONE

PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER AMMENDA DI €. 700,00;

PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE VIOLA ALESSANDRO FINO AL

30.06.2010;

PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SCIMMI LUCA FINO AL 03.06.2010;

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BARCAROLI MATTEO PER CINQUE

GARE;

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BROCCUCCI SANDRO PER CINQUE

GARE;

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TONI CRISTIAN PER QUATTRO

GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi:richiesta di

riduzione delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal

medesima descritto nel referto in merito ai comportamenti posti in essere dai dirigenti Viola

Alessandro e Scimmi Luca, nonchè dai giocatori della società Cesi Barcaroli Matteo,

Broccucci Sandro e Toni Cristian.

Le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono congrue rispetto agli episodi in contestazione e

come tali meritevoli di integrale conferma, compresa l’ammenda di €.700,00.

P.Q.M.

Respinge il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti al G.S. per quanto di

competenza in ordine all’omologazione della gara.

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it