COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. CESI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CESI – M8 DISPUTATA IL 06.03.2010 A CESI - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER AMMENDA DI €. 700,00;
• PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE VIOLA ALESSANDRO FINO AL
30.06.2010;
• PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SCIMMI LUCA FINO AL 03.06.2010;
• PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BARCAROLI MATTEO PER CINQUE
GARE;
• PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BROCCUCCI SANDRO PER CINQUE
GARE;
• PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TONI CRISTIAN PER QUATTRO
GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi:richiesta di
riduzione delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal
medesima descritto nel referto in merito ai comportamenti posti in essere dai dirigenti Viola
Alessandro e Scimmi Luca, nonchè dai giocatori della società Cesi Barcaroli Matteo,
Broccucci Sandro e Toni Cristian.
Le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono congrue rispetto agli episodi in contestazione e
come tali meritevoli di integrale conferma, compresa l’ammenda di €.700,00.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti al G.S. per quanto di
competenza in ordine all’omologazione della gara.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.