COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES PROVINCIALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE IN

RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA IL

10.03.2010 A PONTE FELCINO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

DATATO 09.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

• PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

annullamento della delibera del G.S. del 16.03.2010.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Rileva questa Commissione che, ai sensi dell’art.17 comma 5 lettera c), la sanzione

della perdita della gara può essere applicata, in ipotesi di posizione irregolare di calciatori

di riserva [ come nel caso in esame] solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente

utilizzati. Dal referto arbitrale si evince chiaramente che il calciatore Morbidelli Alberto non

è stato impiegato, per cui non poteva essere adottata la sanzione della perdita della gara.

Ciò comporta l’accoglimento del reclamo, e l’omologazione del risultato di gara

terminata con il punteggio di 2-2.

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed omologa il risultato della gara terminata con il punteggio di 2-2.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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