COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA IL
10.03.2010 A PONTE FELCINO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
DATATO 09.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
annullamento della delibera del G.S. del 16.03.2010.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Rileva questa Commissione che, ai sensi dell’art.17 comma 5 lettera c), la sanzione
della perdita della gara può essere applicata, in ipotesi di posizione irregolare di calciatori
di riserva [ come nel caso in esame] solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente
utilizzati. Dal referto arbitrale si evince chiaramente che il calciatore Morbidelli Alberto non
è stato impiegato, per cui non poteva essere adottata la sanzione della perdita della gara.
Ciò comporta l’accoglimento del reclamo, e l’omologazione del risultato di gara
terminata con il punteggio di 2-2.
P.Q.M.
accoglie il reclamo ed omologa il risultato della gara terminata con il punteggio di 2-2.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.