COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES PROVINCIALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE IN

RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA IL

10.03.2010 A PONTE FELCINO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

DATATO 09.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

annullamento della delibera del G.S. del 16.03.2010.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Rileva questa Commissione che, ai sensi dell’art.17 comma 5 lettera c), la sanzione

della perdita della gara può essere applicata, in ipotesi di posizione irregolare di calciatori

di riserva [ come nel caso in esame] solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente

utilizzati. Dal referto arbitrale si evince chiaramente che il calciatore Morbidelli Alberto non

è stato impiegato, per cui non poteva essere adottata la sanzione della perdita della gara.

Ciò comporta l’accoglimento del reclamo, e l’omologazione del risultato di gara

terminata con il punteggio di 2-2.

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed omologa il risultato della gara terminata con il punteggio di 2-2.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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