COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

GIOVANISSIMI REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BASTIA SETTORE GIOVANILE IN

RIFERIMENTO ALLA GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - BASTIA SETTORE

GIOVANILE DISPUTATA IL 07.03.2010 A SPOLETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.103 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;

PER PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA;

PER AMMENDA DI €. 103,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

revoca delle sanzione inflitte.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dalla documentazione allegata al reclamo risulta che la mancata disputa della gara non

è addebitabile ad una vera e propria rinuncia da parte della società Bastia Settore

Giovanile, bensi ad un mero disguido nelle comunicazioni intercorse tra le due società.

In particolare va evidenziato che la società reclamante ha inviato il fax con il quale si

formalizzava l’accordo di differimento della gara sia alla segreteria del C.R.U. sia al

numero di fax della società Voluntas, risultante dalla domanda di iscrizione al campionato.

Ciò è tanto vero che la stessa società Voluntas ha confermato il suddetto disguido

rendendosi disponibile alla disputa della gara.

P.Q.M.

accoglie il reclamo della società Bastia Settore Giovanile e per l’effetto annulla le

sanzioni inflitte alla stessa dal G.S. e dispone l’invio degli atti della segreteria del C.R.U.

per la fissazione della data di svolgimento della gara.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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