F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2010 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BANCI (calciatore tesserato per la Soc. AC Prato SpA), PAOLO TOCCAFONDI (Dirigente Legale r
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76 del 08.04.2010
(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BANCI (calciatore tesserato per la Soc. AC Prato SpA), PAOLO TOCCAFONDI (Dirigente Legale rappresentante della Soc. AC Prato SpA), LUCIANO SARTI (Collaboratore organizzativo-amministrativo della Soc. AC Prato SpA), FILIPPO GIRALDI (Collaboratore organizzativo-amministrativo della Soc. AC Prato SpA), MAURO MAZZONI (Presidente della Soc. GS Mezzana ASD) E DELLE SOCIETA’ AC PRATO SpA E GS MEZZANA ASD (nota n. 4946/459pf09-10/AM/ma del 17.2.2010).
Con atto del 17.2.2010, la Procura Federale ha deferito il calciatore Francesco Banci, tesserato per la AC Prato, il Sig. Paolo Toccafondi, dirigente e legale rappresentante della AC Prato, il Sig. Luciano Sarti, collaboratore organizzativo – amministrativo della AC Prato, il Sig. Filippo Giraldi, collaboratore organizzativo – amministrativo della AC Prato, il Sig. Mauro Mazzoni, Presidente della GS Mezzana, nonché le stesse Società AC Prato e GS Mezzana, per rispondere i Sigg.ri Banci, Toccafondi, Sarti, Giraldi e Mazzoni delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 96, comma 1, NOIF, e 33 Reg. SGS, per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento del Sig. Francesco Banci, accettato anche dal calciatore, alla GS Mezzana, per un periodo di tempo limitato (dal 24 al 30 agosto 2009), eluso la disposizione di cui all’art. 96, NOIF, con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla GS Pietà 2004 ASD con la quale il calciatore Francesco Banci era stato precedentemente tesserato, come descritto nella parte motiva; per rispondere i Sigg.ri Sarti e Giraldi anche della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS per aver reso dichiarazioni non veritiere al collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione delle rispettive audizioni, attestavano contrariamente a quanto riscontrato dai fogli censimento delle due Società, AC Prato e GS Mezzana, ed altresì, confermato dal Presidente Mazzoni della Società GS Mezzana ed ammesso dallo stesso Luciano Sarti, che quest’ultimo fosse dirigente della GS Mezzana; per rispondere i Sigg.ri Sarti e Mazzoni, anche della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 37, NOIF, il primo per aver svolto, di fatto, attività per la Società GS Mezzana ASD, nonostante tesserato per la AC Prato, il secondo per aver consentito l’espletamento di tale attività; per rispondere la Società AC Prato per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante e ai propri tesserati ed infine per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante. Alla riunione dell’8.4.2010, la Procura Federale ha chiesto infliggersi le seguenti sanzioni: ▪ Francesco Banci - giornate 8 (otto) di squalifica; ▪ Paolo Toccafondi - mesi 8 (otto) di inibizione; ▪ Luciano Sarti - mesi 16 (sedici) di inibizione; ▪ Filippo Giraldi - mesi 12 (dodici) di inibizione; ▪ Mauro Mazzoni - mesi 12 (dodici) di inibizione; ▪ AC Prato - € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda; ▪ GS Mezzana - € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda; L’AC Prato ed il Sig. Giraldi, presente alla riunione, hanno fatto pervenire memorie difensive insistendo per il proscioglimento, mentre gli altri deferiti, all’infuori del Toccafondi, hanno concluso oralmente chiedendo anch’essi di essere prosciolti. La vicenda trae origine dalla nota del 17.10.2009 con la quale il CR Toscana, su segnalazione del GS Pietà 2004, denunciava alla Procura Federale che il calciatore Francesco Banci successivamente alla stagione sportiva 2006/2007, trascorsa con la Società GS Pietà 2004, veniva tesserato, dapprima, dalla AC Prato con cartellino annuale per le stagioni sportive 2007/2008 e 2009/2010 e, nella stagione sportiva 2009/2010, più precisamente dal 24.8 al 30.8.2009, per la GS Mezzana, dalla quale si svincolava per fare ritorno alla AC Prato. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Il quadro probatorio venutosi a formare all’esito delle indagini comprova, senza alcuna ombra di dubbio, la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti. L’illecito posto in essere, finalizzato alla elusione della normativa in materia di premi di preparazione, deve ritenersi perfezionato in tutti i suoi elementi, tenuto conto che i sospetti provocati dal rapido succedersi dei tesseramenti intervenuti tra il GS Mezzana e l’AC Prato sono stati pienamente confermati, divenendo certezze, dagli elementi emersi durante le audizioni. A parte le contraddizioni nelle quali sono incorsi i deferiti durante le stesse, ciò che qualifica la natura dolosa del contegno attuato sono proprio le omissioni volutamente finalizzate all’occultamento delle cointeressenze esistenti tra le Società. Non si può dare altro valore alle dichiarazioni dei Sigg.ri Giraldi e Sarti i quali, nelle audizioni rese rispettivamente il 27.11 e l’1.12.2009, chiarendo i colloqui tra di loro intercorsi in relazione alla vicenda Banci, determinati anche dal gemellaggio esistente tra le Società, lasciavano intendere che gli stessi trovavano origine esclusivamente nel tesseramento del giovane e di appartenere alle diverse compagini. L’indagine ha però accertato che i deferiti fossero tesserati entrambi per l’AC Prato (risultando il Sarti essere, addirittura, dirigente accompagnatore delle squadre giovanili nelle quali milita il figlio) e, pertanto, la estraneità alla quale avevano apparentemente improntato i rapporti se, da un lato, era funzionale alla necessità di celare i vincoli esistenti, dall’altro, provava e prova l’accordo elusivo della normativa in materia di premi di preparazione. Il tentativo effettuato dal Sarti e dal Mazzoni, successivamente al predetto accertamento, di sfumare le responsabilità emerse, non solo non attenua le posizioni dei deferiti, ma fa dubitare fortemente della superficialità alla quale gli stessi sembrano improntare le attività di interesse federale, tenuto conto che il tentativo malriuscito di occultare le cointeressenze societarie costituisce la prova della intenzionalità delle violazioni. Il contenuto di tali dichiarazioni dimostra, altresì, la non veridicità delle affermazioni rese dal Sarti e dal Giraldi, finalizzate a simulare l’appartenenza del primo al GS Mezzana, e la collaborazione dallo stesso prestata in favore di detta Società, in espressa violazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, CGS e 37, NOIF, della quale deve essere ritenuto parimenti responsabile il Presidente Sig. Mazzoni. Questa Commissione rileva che ciò che lo stesso ha dichiarato non solo è irrilevante ma addirittura inverosimile. In tale vicenda si innesta, in maniera affatto casuale, il contributo fornito dal Banci il quale si è prestato all’illecito. Prova della partecipazione è data non solo dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese in fase di indagini che rivelano la consapevolezza dell’operazione ma, altresì, dalla giustificazione dallo stesso data alla scelta di tesserarsi nuovamente per l’AC Prato. Non è credibile, difatti, che i timori genitoriali che avevano determinato la scelta di un campionato meno impegnativo per il figlio svanissero nel giro di appena una settimana, a causa dell’opera di convincimento dallo stesso effettuata. Le contraddizioni e le volute omissioni, il rapido succedersi dei tesseramenti intervenuti, non ascrivibile né a casualità né ad un improvviso ripensamento del calciatore, e, soprattutto, le cointeressenze tra le due Società forniscono la prova evidente della illiceità dei fatti contestati ai deferiti che determinano la conseguenziale responsabilità delle Società, per i titoli di cui in premessa. P.Q.M. Infligge al Sig. Francesco Banci la squalifica per giornate 3 (tre), al Sig. Paolo Toccafondi la inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Luciano Sarti la inibizione per anni 1 (uno), al Sig. Filippo Giraldi la inibizione per mesi 9 (nove), al Sig. Mauro Mazzoni la inibizione per mesi 6 (sei), all’AC Prato l’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) ed al GS Mezzana l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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