F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO MARTELLACCI (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. FC Rondinelle Latina Srl, attualme

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO MARTELLACCI (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. FC Rondinelle Latina Srl, attualmente tesserato per la Soc. AS Ostiamare L.C. Srl) E DELLE SOCIETA’ SSD ALBALONGA E FC RONDINELLE LATINA Srl (nota n. 5665/461pf09- 10/AA/ac del 10.3.2010).

La Società Albalonga in data 10 settembre 2009, al fine di effettuare il relativo tesseramento, chiedeva al competente Ufficio del Comitato Regionale Lazio che le venisse comunicata la posizione del calciatore Danilo Martellacci, nato il 20 settembre 1980. L’Ufficio, in pari data ed a mezzo fax, inviava alla richiedente la comunicazione che il calciatore poteva essere tesserato, sicché la società l’11 settembre 2009 faceva pervenire allo stesso Ufficio il modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore, che utilizzava nelle due gare di Campionato immediatamente successive, disputate il 13 e 20 settembre. Il Comitato Regionale Lazio, con lettera raccomandata 15 settembre 2009, ricevuta dalla destinataria il 28 settembre, comunicava alla società Albalonga che il calciatore Danilo Martellacci risultava già vincolato con la società Rondinelle Latina e che, pertanto, il tesseramento del calciatore in favore della società Albalonga doveva considerarsi nullo a tutti gli effetti regolamentari. Il fatto veniva denunciato alla Procura Federale per le opportune valutazioni della Presidenza del Comitato Regionale Lazio, la quale, con lettera del 9 ottobre 2009, ricevuta il 20 ottobre, dichiarava che l’Ufficio Tesseramenti non si era avveduto dell’omonimia con altro calciatore anch’esso di nome Danilo Martellacci, nato l’11 giugno 1970, effettivamente svincolato ed aveva comunicato alla società Albalonga la tesserabilità del Danilo Martellacci, nato il 28 settembre 1980. La Procura Federale, con atto del 10 marzo 2010, nel mentre riteneva insussistente in capo alla società Albalonga la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportive sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF ed all’art. 10 commi 2 e 6 CGS per aver diligentemente e preventivamente richiesto informazioni al competente ufficio federale circa la posizione del calciatore proprio per procedere al suo successivo tesseramento, deferiva a questa Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Danilo Martellacci, la stessa società Albalonga e la società Rondinelle Latina, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS e ad entrambe le società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. L’Organo requirente motivava il deferimento del calciatore per avere egli sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società Albalonga mentre era ancora tesserato per la società Rondinelle Latina e per aver conseguentemente disputato due gare del Campionato di Eccellenza senza averne titolo e quindi in posizione irregolare; quello delle società per la condotta ascritta al calciatore. Resiste al deferimento il calciatore Martellacci, il quale, con memoria redatta dal proprio difensore, chiede il proscioglimento, ovvero, in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista dalle norme federali. Deduce il resistente che anch’egli, al pari della società Albalonga, aveva chiesto informative in merito al suo stato e che era stato tratto in inganno dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti che lo aveva dichiarato libero e quindi tesserabile; che la contestata violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF non aveva fondamento in quanto i due tesseramenti per la società Rondinelle Latina il primo e per la società Albalonga il secondo non erano avvenuti nella stessa stagione come previsto dalla norma per l’applicazione del regime sanzionatorio; che del pari infondata era la contestata violazione dell’art. 10 commi 2 e 6 CGS, in quanto la sua partecipazione alle due gare si era concretizzata dopo la spedizione del modulo di richiesta di aggiornamento del tesseramento effettuata dalla società Albalonga e, quindi, nel pieno rispetto dell’art. 39 comma 3 NOIF, che consente la decorrenza del tesseramento dalla data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste; che, inoltre, la circostanza che la società Rondinelle Latina era nata in seguito a fusione con altra società con la quale egli si era in origine tesserato, lo aveva a maggior ragione indotto a credere che fosse libero da ogni vincolo; che, ad ogni buon fine, risultava evidente la sua buona fede e, quindi, la propria conseguente impunibilità. Contesta infine il resistente la singolarità del fatto che l’Ufficio Tesseramenti, nel mentre aveva comunicato la sua tesserabilità a mezzo fax lo stesso giorno della richiesta, aveva usato il servizio postale per comunicare il contrario e cioè la non tesserabilità, così dilatando i tempi di ricezione della notizia. All’udienza odierna, la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico del calciatore la squalifica di anni due, a carico della società Albalonga l’ammenda di € 1.000,00 ed a carico della società Rondinelle Latina l’ammenda di € 300,00. Sono altresì comparsi il presidente della società Albalonga ed il segretario della società Rondinelle Latina, i quali hanno contestato la sussistenza della responsabilità ascritta alle due deferite, sulla cui totale mancanza ha particolarmente insistito il presidente della società Albalonga. Il deferimento appare fondato nei limiti che seguono. Gli artt. 106 e ss. NOIF disciplinano le modalità di svincolo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, riportandole nell’ambito di specifiche fattispecie quali la rinuncia al tesseramento da parte della società, lo svincolo per accordo, l’inattività del calciatore, l’inattività per rinuncia od esclusione dal Campionato della società, il cambiamento di residenza del calciatore, l’esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista, lo svincolo per decadenza del tesseramento. Più in particolare, gli artt. 107 (svincolo per rinuncia) e 108 (svincolo per accordo) delle NOIF appaiono quelli più aderenti al caso in esame. Il calciatore Danilo Martellacci non poteva ignorare che nessuna di tali fattispecie si era

concretizzata e che, pertanto, il vincolo che si era formato tra lui e la società Rondinelle Latina non era stato in alcun modo risolto, risultando così operante. In questo preciso contesto, non può dubitarsi che il calciatore medesimo sia venuto meno al principio sancito dall’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal successivo comma 6. Contrariamente all’assunto del deferito, appare inoltre violata la norma di cui all’art. 40 comma quarto primo inciso NOIF, che vieta il contemporaneo tesseramento per più società. La responsabilità del calciatore determina la responsabilità di natura oggettiva delle due società deferite per come essa è configurata dall’art. 4 comma 2 CGS con riferimento all’art. 1 comma 5 CGS. La particolarità della vicenda, che ha tratto indubbiamente origine dalla erronea comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti sulla tesserabilità del calciatore, induce questa Commissione ad applicare sanzioni inferiori al chiesto, nonché ad escludere la sanzione di cui all’art. 17 comma 8 CGS, peraltro non invocata dalla stessa Procura Federale, che nell’atto di deferimento ha precisato come le condotte tenute dalla Soc. Albalonga in occasione della richiesta di tesseramento del Martellacci, benché astrattamente sanzionabili, non integrino la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 40 comma 4 NOIF perché indotte dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Tesseramenti. P.Q.M. infligge al calciatore Danilo Martellacci la qualifica per mesi 4 (quattro), alla società SSD Albalonga l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) e alla società FC Rondinelle Latina Srl l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it