F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010  (240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMB

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010

 (240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 6168/1064pf09-10/SP/blp del 25.3.2010). Con atto del 25 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Cosimo D’angelo, Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;

● il Sig. Antonio Lombardi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;

● il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;

● la Società Salernitana Calcio 1919 Spa,

per rispondere:

► i primi tre della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

► la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Si sono difesi gli incolpati con memoria, eccependo che l’attestazione Covisoc del 26/2/2010 a firma Casamassima non avrebbe valore certificatorio e non sarebbe atto sufficiente a consentire l’apertura del presente procedimento. Gli incolpati hanno altresì eccepito la violazione del diritto di difesa, in quanto non sarebbero stati messi nelle condizioni di conoscere il contenuto dell’allegato alla sopra indicata certificazione, nonché la mancanza di responsabilità dei tesserati D’Angelo e Lombardi, in quanto le loro procure escluderebbero che costoro gestissero “i rapporti con i dipendenti e, in particolare con i tesserati.” All’udienza del 19/04/2010, la Procura ha chiesto mesi 2 (due) di inibizione per ciascuno dei tre dirigenti ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda per la Società, mentre la difesa degli incolpati ha chiesto l’assoluzione dei suoi assistiti e in via subordinata di essere ammessi al patteggiamento. La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 26/2/2010 è del tutto idonea a testimoniare che la Salernitana non ha documentato nei termini il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato e comunicato il versamento. È quindi da ritenersi provato che, alla scadenza del termine normativamente previsto del 2/2/2010 la Società non aveva ancora comunicato il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009. Orbene non vi è chi non veda che l’omessa comunicazione di dati fiscali costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85 lett a) par. VII N.O.I.F., secondo il quale la comunicazione alla Covisoc deve essere fatta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del trimestre. Si consideri, inoltre, che la responsabilità dei dirigenti D’Angelo e Lombardi deriva dalla circostanza che le procure loro conferite, seppur non fanno espresso riferimento ai “rapporti con i dipendenti e, in particolare con i tesserati”, sono comunque idonee a conferire loro il potere di “intrattenere rapporti di qualunque natura con la Uefa, Coni, Figc, Lega Calcio di serie A e B … conferendogli la rappresentanza della Società presso i suindicati enti”: ciò sta a significare che, essendo le procure molto ampie, tra i compiti dei due incolpati rientra anche quello di comunicare agli organi federali competenti l’intervenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera. Alla responsabilità dei tre dirigenti consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1, C.G.S., quella diretta della Società. Quanto alla richiesta di patteggiamento essa non è ammissibile perché la domanda è stata fatta in via condizionata e subordinata. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare ai Sigg.ri Cosimo D’Angelo, Antonio Lombardi e Francesco Rispoli l’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno e alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa l’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

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