F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010 (241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA fino al 2
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010
(241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA fino al 28.1.2010), FLAVIO MAIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA in carica dal 28.1.2010), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA’ AC ANCONA SpA (nota n. 6164/1056pf09-10/SP/blp del 25.3.2010).
Con atto del 25.3.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giorgio Raffaele Perrotti, Presidente del C.di A. e legale rappresentante della AC Ancona Spa sino al 28.1.2010, il Sig. Flavio Mais, Presidente del C.di A. e legale rappresentante della AC Ancona Spa dal 28.1.2010, il Sig. Enrico Petocchi, Amministratore delegato e legale rappresentante della AC Ancona Spa, e l’AC Ancona Spa per non aver documentato, entro il termine del 2 febbraio 2010 il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 85, lett. A, paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, sanzionate dal successivo art. 90, co. 2, NOIF. All’inizio della riunione odierna la Società AC Ancona Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura
Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Ancona Spa ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 C.G.S. [“pena base per la Società AC Ancona Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società AC Ancona Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Nel prosieguo dell’odierna riunione, la Procura Federale ha chiesto per i Sigg.ri Perrotti, Mais e Petocchi l’inibizione per mesi 2 (due), ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Sig. Flavio Mais, il quale ha fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, ha insistito per il proscioglimento eccependo l’esistenza di giudicato e la carenza di legittimazione passiva in ordine a quanto addebitato, previo deposito di dichiarazione di accettazione della nomina datata 4.2.2010. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione acquisita agli atti e le stesse deduzioni difensive, con le quali i deferiti non contestano gli addebiti, dimostrano l’inadempimento all’obbligo imposto. Non risultano quindi fondate né l’eccezione, peraltro meramente sollevata, di ne bis in idem per l’esistenza di un presente giudicato, né l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Sig. Mais. In relazione a tale ultimo punto è bene rilevare che, sebbene il verbale del C.di A. rechi la data del 28.1.2009 (nella copia in atti, depositata dalla Procura Federale), la nomina del Sig. Mais, ancorché intervenuta nel gennaio 2010 (nella copia depositata dalla Società in sede di dibattimento), è comunque antecedente al termine per effettuare l’adempimento, rendendo lo stesso pienamente responsabile per i fatti ascritti, tanto più che proprio in tale data il deferito ha proposto la propria candidatura al ruolo di Presidente. Tali circostanze se, da un lato, confermano l’assunzione delle responsabilità connaturate all’assunzione della carica sin dalla delibera del C.di A., dall’altro, dimostrano una realtà incompatibile con quella insinuata attraverso il deposito della dichiarazione, peraltro priva di data certa, con la quale il Mais avrebbe prospettato la decorrenza della nomina solo dal successivo 4.2.2010. L’accertato compimento dell’illecito comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni che vengono determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M. Infligge al Sig. Giorgio Raffaele Perrotti, al Sig. Flavio Mais ed al Sig. Enrico Pitocchi l’inibizione per mesi 2 (due) ciascuno.
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