F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010 (242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE IODI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 19.04.2010

(242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE IODICE (Direttore Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 6172/1062pf09-10/SP/blp del 25.3.2010). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

● Il Sig. Daniele D’Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl;

● Il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl;

● La Società Gallipoli Calcio Srl;

per rispondere:

►I primi due della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento dei contributi Enpals per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

► La Società Gallipoli Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Solo il Sig. Giuseppe Iodice ha fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Daniele D’Odorico e dalla Società Gallipoli Calcio Srl istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Daniele D’Odorico e la Società Gallipoli Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Daniele D’Odorico, sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Gallipoli Calcio Srl sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) ”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Daniele D’Odorico; ▪ ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società Gallipoli Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Nel prosieguo dell’odierna riunione il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Giuseppe Iodice l’irrogazione dell’inibizione di mesi 2 (due). Il Sig. Iodice, comparso personalmente, si è riportato alla memoria depositata, nella quale sostanzialmente non ha contestato gli addebiti, ma ha eccepito la circostanza di non avere alcuna legale rappresentanza della Società, nella sua qualità di direttore generale e non di direttore amministrativo della stessa, e di aver comunque segnalato al legale rappresentante della stessa, Sig. D’Odorico, a mezzo comunicazione scritta che ha depositato in atti, la necessità di provvedere agli adempimenti relativi al versamento dei contributi Enpals di cui alla contestazione. In conseguenza, il Sig. Iodice ha richiesto il proprio proscioglimento. La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Direttore Generale della Gallipoli Calcio Srl, Dott. Giuseppe Iodice; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale e quest’ultimo; dato atto dell’intervenuto patteggiamento tra la medesima Procura Federale, il Gallipoli Calcio Srl e il Sig. Daniele D’Odorico, osserva che il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra la Società, il D’Odorico e la Procura Federale prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò detto, le circostanze addebitate al Dott. Iodice risultano comunque provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato - oltre che la Società non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 - la sua qualifica di direttore amministrativo della Società e i suoi poteri di rappresentanza della stessa, come risulta dalla documentazione depositata presso i competenti uffici federale che si ritrova in atti. In merito alla sanzione, questa Commissione, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto e agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina al Dott. Giuseppe Iodice la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).

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