COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PASSERI STEFANO CALCIATORE DE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. PASSERI STEFANO CALCIATORE DELL’A.S.D. FLACCO PORTO PESCARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO  E ALL’ART. 19, COMMA 4, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER LA CONDOTTA VIOLENTA TENUTA SUL TERRENO DI GIOCO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO, IN OCCASIONE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO – FLACCO PESCARA DEL 15.2.09, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI; DEL SIG. D’INNOCENZO DOMENICO CALCIATORE DELL’A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO E ALL’ART. 19, COMMA 4, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER LA CONDOTTA VIOLENTA TENUTA SUL TERRENO DI GIOCO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO, IN OCCASIONE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO – FLACCO PESCARA DEL 15.2.09, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI; DEL SIG. GIGANTE ALESSANDRO CALCIATORE DELL’A.S.D. FLACCO PORTO PESCARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO  E ALL’ART. 12, COMMA 5, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER AVERE TRASGREDITO RIPETUTAMENTE ALLE REGOLE POICHE’, ABBANDONANDO IL TERRENO DI GIOCO E RISPONDENDO ALLE OFFESE DEL PUBBLICO CON PAROLE E CON UNO SPUTO, HA POSTO IN ESSERE UN COMPORTAMENTO GRAVEMENTE PROVOCATORIO E POTENZIALMENTE IDONEO A SCATENARE REAZIONI VIOLENTE;

DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, IN RELAZIONE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO TESSERATO ED AI PROPRI SOSTENITORI, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 3, DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO OLTRAGGIOSO, MINACCIOSO ED INNEGGIANTE ALLA VIOLENZA, TENUTO DAGLI STESSI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI, DELL’ALLENATORE E DEI CALCIATORI DELLA SQUADRA AVVERSARIA; DELLA SOCIETA’ A.S.D. FLACCO PORTO PESCARA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, IN RELAZIONE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI.

  Con nota dell’8.6.09, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

  Con racc. a.r. dell’8.3.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 12.04.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, ed il solo calciatore D’Innocenzo Domenico per i soggetti deferiti, il quale chiedeva, ai sensi degli articoli 24 e 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che veniva concordata nella misura di due giornate di squalifica.

Quanto agli altri soggetti deferiti, il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della loro responsabilità e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: tre giornate di squalifica ai Sigg.ri Passeri Stefano e Gigante Alessandro; € 1.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Castelnuovo Vomano; € 500,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Flacco Porto Pescara.

La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli articoli 23 e 24 C.G.S., in relazione alla posizione del D’Innocenzo, e risultando per tabulas la responsabilità degli altri soggetti deferiti,

DELIBERA

a richiesta delle parti, di infliggere al calciatore calciatore D’Innocenzo Domenico la squalifica di due giornate; delibera, inoltre, di squalificare i calciatori Passeri Stefano e Gigante Alessandro per tre giornate, nonché di infliggere € 1.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Castelnuovo Vomano e € 500,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Flacco Porto Pescacra.

  Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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