COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTILENTI CALCIO AVVERSO L

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTILENTI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA INTERAMNIA / CASTILENTI CALCIO , DISPUTATA IL 06.03.10 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. n° 35 dell’11.03.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

  Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Castilenti Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, con il quale il G.S. ha inflitto la sanzione di cui in epigrafe perché, a fine gara, persona non iscritta in distinta colpiva l’arbitro con un violentissimo schiaffo alla guancia sinistra provocandogli dolore e una distorsione del radiche cervicale.

  La società appellante ha dedotto che i fatti e i comportamenti antisportivi e violenti verificatisi in campo, erano addebitabili esclusivamente alla squadra di casa e che non vi erano elementi certi che potessero consentire l’identificazione dell’aggressore come sostenitore della propria squadra, onde chiedeva l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato di avere avuto l’impressione che l’aggressore conoscesse bene tutti i componenti del Castilenti, vista la maniera confidenziale con la quale parlava con loro dopo l’aggressione.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Le impressioni riferite dall’arbitro trovano conforto anche nella deduzione logica che l’aggressore potesse essere considerato come un sostenitore della società appellante, visto che quest’ultima aveva parso la gara di cui si discute. Quanto all’entità della sanzione, deve rilevarsi che la stessa appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it