F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 9 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile  2010  1) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE IN ABB

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 9 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 12 Aprile  2010 

1) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ROSTA/AOSTA CALCIO A CINQUE DEL 7.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 621 dell’8.4.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nel rispetto delle disposizioni regolamentari, ed in particolare di quelle relative all’abbreviazione dei termini nella fase play off della Divisione Calcio A5 (Com. Uff. n. 79/A del 19.1.2010), l’A.S.D. Aosta Calcio a Cinque ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della ricordata Divisione, pubblicata nel Com. Uff. 621 dell’8.4.2010, relativa alla gara Sporting Rosta/Aosta Calcio a Cinque, categoria Under 21, disputatasi il 7.4.2010. Il primo Giudice, ritenuto che a tale gara aveva partecipato nelle fila dell’Aosta il calciatore Bruno Mastrogiacomo in difetto di tesseramento, aveva accolto il reclamo proposto dalla Sporting Rosta comminando alla stessa Aosta Calcio a Cinque la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. A fondamento del proposto gravame, la ricorrente ha svolto un doppio ordine di motivi con i quali solleva preliminarmente eccezione d’inammissibilità dell’iniziale reclamo dello Sporting Rosta, lamentando poi, nel merito, l’infondatezza dello stesso. La Corte disponeva la convocazione delle parti per la seduta del 9.4.2010 nella quale era presente, in virtù di delega, il solo difensore dell’Associazione appellante. A giudizio del Collegio l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal sodalizio aostano non può venir positivamente delibata. Assume la ricorrente che del tutto a torto il primo Giudice avrebbe ritenuto regolare la produzione del reclamo, risultando viceversa violate le previsioni del già citato Com. Uff. 79/A, secondo il quale il preannuncio di reclamo deve venir redatto per iscritto e consegnato in duplice copia entro trenta minuti dal termine della gara agli arbitri della stessa che devono annotare in referto tali adempimenti. Nella fattispecie, sempre a dire dell’odierna ricorrente, le descritte modalità non sarebbero state integralmente rispettate e pertanto essa ricorrente non avrebbe disposto del reclamo nel tempo previsto dalla norma, utile alle proprie controdeduzioni. Osserva la Corte che dal referto arbitrale risulta la tempestiva produzione del preannuncio, mentre nulla è segnalato in relazione alla consegna di copia dello stesso all’Associazione reclamata. La doglianza d’inammissibilità sollevata dall’Aosta Calcio riguarda, pertanto, un comportamento non addebitabile alla reclamante sebbene all’ufficiale di gara, sicchè le relative conseguenze non possono far carico a soggetto non gravato dall’onere che si assume violato: l’eccezione d’inammissibilità, di conseguenza, deve venir disattesa. Il ricorso appare viceversa fondato nel merito, ed in proposito gioverà preliminarmente ricordare che alle gare di play off del campionato under 21 del calcio A/5 possono partecipare: a) “i calciatori nati dal’1.1.1988 in poi regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2009/20010 alla data del 3.2.2010…..” (Com. Uff. della Divisione n. 66 del 2.10.2009); b) nonché, ovviamente, quelli tesserati al momento dell’incontro. Sempre in via preliminare va altresì precisato che i competenti Organi federali si sono ripetutamente occupati del tesseramento del calciatore Bruno Mastrogiacomo, la cui posizione influenza la presente controversia; mentre resta superfluo descrivere il lungo iter processuale svoltosi in proposito, è decisivo richiamare il provvedimento della Sezione V di codesta Corte, reso il 9.2.2010 e pubblicato sul Com. Uff. n. 155/CGF 2009/2010, con il quale è stato così deliberato “ per questi motivi…. in accoglimento del ricorso…… in parziale riforma della delibera impugnata, annulla il tesseramento Mastrogiacomo Bruno Rodriguez con effetto dalla data odierna”. Va, infine, considerata la nota 31.3.2010 prot. 4055/13 VB/tm del seguente testuale tenore “si comunica che il Presidente della F.I.G.C. …. autorizza il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo Bruno, nato il 7.5.1990 in favore della citata società, con decorrenza 10.2.2010”. Alla luce di queste precisazioni la partecipazione del calciatore Mastrogiacomo alla gara per cui è causa appare corretta dal momento che, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, ricorrono tutti i presupposti per schierare legittimamente in campo il ricordato atleta. Ed invero, erroneamente la gravata pronuncia ritiene che il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo, concesso dalla F.I.G.C. a far data dal 10.2.2010, sarebbe “valido secondo la normativa vigente, esclusivamente per le competizioni attinenti alla stagione sportiva 2010/2011”; tale statuizione, infatti, non trova riscontro nelle disposizioni in vigore secondo le quali il tesseramento produce i suoi effetti dal momento in cui è autorizzato dal Presidente federale, senza alcuna limitazione temporale ovvero di altra natura, non prevedendo l’ordinamento di settore alcun tesseramento, per così dire, a futura memoria. Il primo Giudice potrebbe essere stato indotto ad affermare la validità del tesseramento del Mastrogiacomo soltanto a partire dalla prossima stagione ritenendolo non tesserato alla data del 3.2.2010, con la conseguenza che l’atleta, impedito dal partecipare alla fase play off, avrebbe potuto rendere le sue prestazioni soltanto nel prossimo campionato. Ad avviso della Corte tale (eventuale) convincimento non può venir condiviso e ciò in quanto la decisione della V Sezione di questo Consesso, innanzi espressamente richiamata, ha sì annullato il tesseramento del Bruno Mastrogiacomo, ma con efficacia “dalla data odierna”, che è quella del 9.2.2010. In virtù di questa pronuncia tutti i precedenti effetti del tesseramento restano fermi ed intangibili, compreso quello di permettere la partecipazione del calciatore alle gare di play off in quanto tesserato alla prescritta data del 3.2.2010. La Corte si è anche posta il problema di valutare il significato letterale della disposizione normativa in virtù della quale la partecipazione di calciatori alle più volte richiamate gare di play off deve esser consentita soltanto a coloro i quali alla data di riferimento fossero “regolarmente tesserati”. Ritiene il Giudiante che tale avverbio costituisca una superflua precisazione della caratteristica del tesseramento, non essendo previsto nell’ordinamento federale che lo stesso possa essere solo parzialmente regolare, ovvero disporre di una ridotta efficacia. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara su indicata di 0-5 in favore della società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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