COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CLUB AVEZZANO AVVERSO LE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°58 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CLUB AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE AI CALCIATORI CINQUE GIANLUCA E ZAZZARA GIOVANNI RISPETTIVAMENTE FINO AL 27.6.10 E FINO AL 18.12.10, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSAL CLUB AVEZZANO / AUDAX HATRIA DISPUTATA IL 13/02/10 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. n° 31 del  18.02.10 – DELEGAZIONE PROV.LE TERAMO).

  Con due distinti appelli ritualmente proposti, di cui viene disposta la riunione per evidenti ragione di connessione, la Società A.S.D. Futsal Club Avezzano ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto al calciatore Cinque, per aver protestato ed aver assunto comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro che strattonava afferrandolo per la divisa; quanto al calciatore Zazzara, per aver spintonato l'arbitro al momento dell'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un altro giocatore. L'arbitro poiché la situazione ambientale non lo permetteva decideva di rientrare negli spogliatoi annullando il 3 tempo. Lo stesso Zazzara prima protestava poi inveiva contro l'arbitro che colpiva con un calcio al gluteo sinistro provocandogli forte ed acuto dolore.

  Ha dedotto l’appellante che il Cinque, non avrebbe attinto volontariamente l’arbitro, essendosi appoggiato allo stesso solo perché spinto da tergo, mentre lo Zazzara avrebbe soltanto sfiorato il direttore di gara, al quale, in ogni caso, aveva porto le sue scuse pentendosi del gesto.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il gesto del Cinque non poteva essere considerato affatto involontario, essendosi concretizzato in ripetuti strattoni alla propria divisa all’altezza del ventre e che lo Zazzara, ammonito durante la gara e più volte richiamato, subito dopo l’espulsione del suo compagno di squadra, spingeva il direttore di gara da tergo cercando di attingerlo e, nonostante i compagni cercassero di trattenerlo, riusciva comunque a raggiungerlo scagliandogli un forte calcio al gluteo sinistro.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

  La versione dei fatti fornita dalla società appellante in relazione ai due episodi è completamente smentita dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, onde, essendo le sanzioni adottata congrue ed adeguate ai comportamenti tenuti dai calciatori, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata per un solo appello e disponendo addebitarsi la tassa residua nella misura di € 130,00.

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