COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 105 della Società POLISPORTIVA CATONA DILETTANTISTICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile - di cui al
Comunicato Ufficiale n° 41 SGS del 18.03.2010 (squalifica dell’allenatore MARRA Giuseppe fino al 13/05/2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
la reclamante sostiene che il signor Marra Giuseppe è assolutamente estraneo ai fatti imputati in quanto nel corso della gara ASD
Reggio Sud 2004 – Pol. Catona, disputatasi a Reggio Calabria quartiere Modena, durante la quale avrebbe tenuto un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, era impegnato in veste di allenatore in altra competizione giovanile
(Sei bravo a… ) svoltasi a Villa San Giovanni e quindi a circa quindici chilometri di distanza. Lo proverebbero gli atti ufficiali della
competizione Sei Bravo a ... in cui il Marra risulta in distinta quale allenatore.
La reclamante supporta la sua tesi con il riferimento al rapporto dell’arbitro in cui lo stesso afferma che il comportamento di cui
occupa è stato tenuto “presumibilmente” dall’allenatore Marra.
È da affermarsi che la trascrizione di Marra in distinta quale allenatore di squadra impegnata in altra sede, unitamente
all'affermazione dell'arbitro che non sgombra ogni dubbio sull'identità del soggetto che lo ha minacciato e offeso, è sufficiente a
provare la tesi difensiva.
Per tutto quanto sopra il reclamo è da accogliere.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo revoca la sanzione inflitta all’allenatore MARRA Giuseppe e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul
conto della reclamante.