COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 15 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 91 della Società POL. CAMPESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 108 del 18.02.2010 (punizione sportiva della perdita della gara del 13.2.2010 con il punteggio di 0 - 3 – Campionato Prima

Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del terreno di gioco per DUE giornate, ammenda di € 500,00,

squalifica dell'allenatore SERGI Massimo fino al 17.05.2010, squalifica del calciatore GULLI' Domenico per sei giornate).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali;

sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimento;

Dal rapporto del direttore di gara e dalle dichiarazioni fornite dallo stesso nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed in equivoca

che:

1) al 17' del secondo tempo i giocatori della Soc. Polisportiva Campese aggredirono i calciatori avversari colpendoli con calci, pugni

e schiaffi, ingiuriandoli e minacciandoli.

A nulla rileva che l’arbitro, nel descrivere l’accaduto, abbia usato impropriamente la frase “scoppiava una violenta rissa” essendo del

tutto evidente, dal contesto del rapporto che gli aggressori furono i calciatori della Società Pol. Campese.

Circostanza, peraltro, confermata dal direttore di gara.

2) che uno degli aggressori era il calciatore Gullì Massimo;

3) che alcuni sostenitori della società reclamante, scavalcando la rete di recinzione, in un primo momento si univano ai propri

calciatori colpendo con pugni e calci gli avversari e, successivamente, profferivano frasi offensive e minacciose nei confronti del

direttore di gara cercando di aggredirlo.

Stando così le cose non può revocarsi in dubbio che l’arbitro abbia correttamente deciso di non proseguire la gara in presenza di

fatti tanto gravi da avergli procurato il razionale convincimento che essi fossero pregiudizievoli alla sua incolumità e da non

consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

Per quanto riguarda l’allenatore Sergi Massimo lo stesso era sicuramente presente alla gara. per come dichiarato dall’arbitro.

Di tanto inoltre fanno fede:

a)- la distinta dei calciatori presenti alla gara della Polisportiva Campese – sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig.

Bruno Morabito - consegnata all’arbitro e allegata al rapporto di gara - nella quale il Sergi viene indicato come allenatore e riportato il

numero della sua tessera (87280);

b)- l’annotazione sul rapporto dell’arbitro della sua espulsione dal campo al 35 ’ del primo tempo per proteste;

c)-il riconoscimento fatto dall’arbitro al quale è stata esibita la tessera della F.I.G.C. cod.87280 con allegata fotografia.

Nessuna valenza può assumere l’attestazione del comandante il N.O.R. – Aliquota Radiomobile – dei Carabinieri di Reggio Calabria

essendo pacifico che, per giurisprudenza costante, l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata

di prova, che non può essere disattesa per negazione degli incolpati o per le dichiarazioni contrarie di testimoni, ancorché qualificati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it