COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEF
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
120 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SASSI MATTEO, tess. A.S.D. San Lazzaro Alberoni, sig. CARAVAGGI STEFANO, Pres.A.S.D. U.S. San Lazzaro Alberoni, A.S.D. SAN LAZZARO ALBERONI-camp. II^ categoria e U.S.D. GRAGNANO – camp. I^ categoria
Con nota 2.3.2010 n. 5313/614, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. SASSI MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. U.S. San Lazzaro Alberoni, mentre era ancora tesserato per la società U.S.D. Gragnano;
- il sig. CARAVAGGI STEFANO, Presidente della società A.S.D. U.S. San Lazzaro Alberoni, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Sassi Matteo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società U.S.D. GRAGNANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società A.S.D. U.S. SAN LAZZARO ALBERONI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMILIANO IOVINO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per mesi 3 del calc. SASSI MATTEO, la inibizione per mesi 3 del sig. CARAVAGGI STEFANO, l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. U.S. SAN LAZZARO ALBERONI e l’ammenda di € 300 per l’U.S.D. GRAGNANO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SASSI e dal sig. CARAVAGGI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S.D. GRAGNANO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. U.S. SAN LAZZARO ALBERONI;
- preso atto che il calc. SASSI risulta essere stato trasferito, dal 10.9.2009, dall’U.S.D. GRAGNANO all’A.S.D. U.S. SAN LAZZARO ALBERONI;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. SASSI MATTEO la squalifica per mesi 1, al sig. CARAVAGGI STEFANO, Presidente dell’A.S.D. U.S. Lazzaro Alberoni, la inibizione per mesi 2, all’U.S.D. GRAGNANO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. U.S. SAN LAZZARO ALBERONI l’ammenda di € 300.