COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 121  DEFERIMENTO DI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

121  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE  A carico calc. RACCAGNI ROMANO, tess. A.S.D. Marina Calcio, sig. BALDINI ANGELO, Pres. A.S.D. MARINA CALCIO,  A.S.D. MARINA CALCIO – camp. I^ categoria e A.S.D. PUNTA MARINA TERME – camp. I^ categoria

  Con nota 2.3.2010 n. 5341/617, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. RACCAGNI ROMANO,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Marina Calcio, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Punta Marina Terme;

- il sig. BALDINI ANGELO, Presidente della società A.S.D. Marina Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Raccagni Romano, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. PUNTA MARINA TERME, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

- la società A.S.D. MARINA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

  Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMILIANO IOVINO, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 3 del calc. RACCAGNI ROMANO, la inibizione per mesi 3 del sig. BALDINI ANGELO, l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. MARINA CALCIO e l’ammenda di € 300 per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME.

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. RACCAGNI e dal sig. BALDINI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. MARINA CALCIO;

  - preso atto che il calc. RACCAGNI risulta  essere stato trasferito,  dal 12.12.2009, dall’A.S.D. PUNTA MARINA TERME all’A.S.D. MARINA CALCIO;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. RACCAGNI ROMANO la squalifica per mesi 1, al sig. BALDINI ANGELO, Presidente dell’A.S.D. Marina Calcio,  la inibizione per mesi 2,  all’A.S.D.  PUNTA MARINA TERME l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. MARINA CALCIO l’ammenda di € 300.

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