COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI&nb

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI  I^  CATEGORIA

122  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASTEL GUELFO 1927

Avverso squalifica per 4 giornate calc. DAL FIUME ANDREA

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  39 del 31.3.2010

gara  VALSANTERNO – CASTELGUELFO del 28.3.2010

Il ricorso dallì’A.S.D.  CASTEL GUELFO 1927 -  che aveva fatto richiesta di audizione,  era stata invitata e non si è presentata all’odierno dibattimento -  non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione sia nella raccomandata del 7.4.2010 sia nella e-mail del 6.4.2010 (firma non  certificata), dal ché ne discende la giuridica inesistenza dell’atto.  La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. CASTEL GUELFO 1927  e dispone per l’addebito  della tassa, non versata.

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