COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI&nb
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
122 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASTEL GUELFO 1927
Avverso squalifica per 4 giornate calc. DAL FIUME ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 31.3.2010
gara VALSANTERNO – CASTELGUELFO del 28.3.2010
Il ricorso dallì’A.S.D. CASTEL GUELFO 1927 - che aveva fatto richiesta di audizione, era stata invitata e non si è presentata all’odierno dibattimento - non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione sia nella raccomandata del 7.4.2010 sia nella e-mail del 6.4.2010 (firma non certificata), dal ché ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. CASTEL GUELFO 1927 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.