COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CALCIO A CINQUE – SERIE D

126  RECLAMO PROPOSTO DA  A.P.D. PONTEVECCHIO CALCIO

Avverso squalifica per 5 giornate calc. BORRELLI CLAUDIO, MARTI ANDREA e PALMIERI DAVIDE

delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n. 37 del 25.3.2010

gara  IMOLESE – PONTEVECCHIO del 15.3.2010

L’A.P.D. PONTEVECCHIO CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che i giocatori sopra indicati “non sono da ritenersi responsabili della rissa scatenatasi in campo, ma loro malgrado, sono stati coinvolti in quanto aggrediti. La loro partecipazione è stata al solo fine di difendersi dall’aggressione da parte delle numerose persone entrate indebitamente sul campo (più di cento persone), per le quali il nostro portiere è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Quindi unicamente per legittima difesa”. In considerazione di quanto avvenuto, la società Imolese ha perso la partita, sospesa dall’arbitro al 22° del secondo tempo, per invasione del campo di gioco. Chiede l’annullamento delle sanzioni.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva, fra l’altro,  che : 1) mentre il capitano della Pol.Pontevecchio gli chiedeva spiegazioni su una decisione tecnica, di fronte alla panchina della S.S.D. Imolese Calcio si scatenava una rissa tra i componenti delle due squadre; 2) veniva aperto il cancello del recinto di gioco ed entravano sul campo di gioco i sostenitori della S.S.D.Imolese, che iniziavano a colpire con calci e pugni i giocatori della Pol.Pontevecchio; 3) nella mischia riconosceva tre calciatori della S.S.D. Imolese e tre calciatori della Pol.Pontevecchio (BORRELLI, MARTI e PALMIERI);

-  considerato altresì che, in questa sede, l’arbitro, confermando quanto già segnalato a referto, ha ribadito che i sostenitori della S.S.D.Imolese  entrati in campo hanno subito aggredito i giocatori della Pol.Pontevecchio;;

-  valutato che, in relazione alla dinamica dell’accaduto,  le sanzioni comminate ai tre giocatori della Pol.Pontevecchio possano essere contenute in una minore entità,

d e l i b e r a

di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BORRELLI CLAUDIO, MARTI ANDREA e PARLMIERI DAVIDE

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