COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 125  RECLAM

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

125  RECLAMO PROPOSTO DA  A.S.D. VISERBELLA CALCIO

Avverso inibizione al 17.5.2010 dir.acc.uff. NERI MIRCO e ammenda € 200 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C. P. di  Rimini  contenuta nel C.U.n.  36 del 14.3.2010

gara  VISERBELLA CALCIO – MIRAMARE del 13.2.2010

L’A.S.D. VISERBELLA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti  segnalando che : 1) il dir. NERI si è rivolto all’arbitro per chiedergli spiegazioni circa l’espulsione di un giocatore e per l’anticipata, di sette minuti, chiusura della gara. “L’arbitro non ha fornito risposta e, a questo punto, si è formato un capannello di persone attorno al direttore di gara per chiedergli spiegazioni del motivo del suo comportamento ma senza che mai, e si sottolinea mai, nessun giocatore o dirigente abbia alzato le mani o lo abbia strattonato. Non corrisponde al vero che il dir. NERI abbia strattonato o proferito frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara per il  semplice motivo che il dir. NERI, in quel momento, era fuori dal campo di gioco e dall’area protetta, in quanto era stato allontanato in precedenza”. Chiede l’annullamento delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che non è stato possibile sentire il rappresentante dell’A.S.D. Viserbella Calcio in quanto la persona presentatasi era colpita dal provvedimento disciplinare di inibizione;

- visti gli atti ufficiali;

- sentito a chiarimenti l’arbitro che, confermando integralmente il referto originario, precisando che la gara si è conclusa nei tempi regolamentari, ha  ribadito di avere allontanato nel corso del secondo tempo il dir. NERI che gli aveva rivolto una frase offensiva e che lo stesso,  al termine della gara, si univa ad altri dirigenti e giocatori dell’A.S.D. Viserbella, per protestare nei di lui confronti, strattonandolo per la maglia e rivolgendogli frasi offensive, estese anche alla F.I.G.C.,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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